1. Introduzione
Il tema della gestione e del riutilizzo dei fanghi di dragaggio costituisce, da anni, una delle questioni più complesse del diritto ambientale applicato.
La qualificazione giuridica di tali materiali – rifiuti, sottoprodotti, terre e rocce da scavo o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) – incide in modo determinante sul regime amministrativo e sulle possibilità di riuso.
In particolare, l’ipotesi del riutilizzo dei fanghi di dragaggio per rimodellamenti, ripascimenti o ripristini ambientali solleva delicati interrogativi circa la compatibilità ambientale, la corretta qualificazione del materiale e l’applicazione delle procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 152/2006.
2. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina dei materiali dragati si è sviluppata nel tempo attraverso una stratificazione normativa che prende avvio con la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), all’interno della quale l’art. 5, comma 11-bis1 (introdotto dalla L. 296/2006) stabiliva che:
“Nelle aree portuali e marino-costiere comprese nei siti di bonifica di interesse nazionale, la gestione dei sedimenti dragati è effettuata secondo criteri tecnici definiti con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”
A questa disposizione ha fatto seguito il D.M. 7 novembre 2008, che definisce i criteri di idoneità del materiale dragato alla gestione nei Siti di Interesse Nazionale (SIN).
Successivamente, il D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, ha introdotto l’art. 5-bis nella L. 84/1994, estendendo la disciplina anche ai dragaggi in aree non SIN.
L’intervento più organico si rinviene, tuttavia, nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), come modificato dal D.L. 91/2014, che ha inserito l’art. 184-quater (“Sedimenti recuperati”).
3. Il Testo Unico Ambientale: il cuore della disciplina
Articolo 184-quater – Sedimenti recuperati
“1. I sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei fondali marini, lacustri e fluviali e dei terreni litoranei emersi, che a seguito di operazioni di recupero conformi a quanto previsto dal presente decreto, soddisfano i requisiti di qualità ambientale di cui all’allegato 5 alla parte quarta, titolo V, cessano di essere rifiuti.
2. Il produttore o il detentore che intende utilizzare i sedimenti deve predisporre una dichiarazione di conformità contenente l’indicazione della quantità, della tipologia, del sito di destinazione e delle modalità di impiego, attestante il rispetto dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione nonché i risultati del test di cessione.
3. La dichiarazione è trasmessa all’autorità competente e all’ARPA territorialmente competente almeno trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni. L’autorità, qualora accerti la non conformità del materiale, vieta l’utilizzo, mantenendo il materiale nel regime dei rifiuti.”
Questa disposizione introduce una forma di End of Waste specifico per i materiali dragati, condizionato alla verifica del rispetto dei valori limite e alla presentazione della dichiarazione di conformità.
4. Il collegamento con le altre norme del TUA
Articolo 184-bis – Sottoprodotti
“È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale.”
Nel caso dei fanghi di dragaggio, la condizione di “uso diretto” è raramente soddisfatta, poiché i materiali necessitano quasi sempre di operazioni di disidratazione, vagliatura o inertizzazione: essi non possono, quindi, essere considerati sottoprodotti, salvo ipotesi marginali.
Articolo 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
“Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti;
d) l’utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”
L’art. 184-quater rappresenta quindi una applicazione speciale dell’art. 184-ter per la categoria dei materiali di dragaggio.
5. Esclusioni e limiti (art. 185 D.Lgs. 152/2006)
“3. Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quarta i sedimenti spostati nell’ambito delle acque superficiali ai fini della gestione delle acque o della prevenzione delle inondazioni, purché non contaminati.”
Questa disposizione consente, in casi di movimentazione in situ (ad esempio, spostamento di sedimenti all’interno del medesimo bacino), di escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti. Tuttavia, tale esclusione non si estende ai fanghi destinati a essere riutilizzati a terra, come nel caso del riempimento di cave, per i quali resta necessaria una valutazione caso per caso ai sensi dell’art. 184-quater.
6. Le norme tecniche di riferimento
Il D.M. 173/2016 stabilisce le modalità e i criteri tecnici per l’immersione in mare dei materiali di escavo, imponendo test analitici e limiti di concentrazione.
Il D.M. 5 febbraio 1998 fissa i criteri generali per il recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi (Allegato 3 – Test di cessione).
Il D.P.R. 120/2017 disciplina, invece, le terre e rocce da scavo, le quali, pur non coincidenti con i fanghi di dragaggio, condividono con essi aspetti procedurali di tracciabilità e controllo.
Il nuovo Regolamento nazionale Terre e Rocce da Scavo, in consultazione ai sensi dell’art. 48 D.L. 13/2023 e notificato alla Commissione UE (TRIS n. 2025/0161/IT), rafforzerà la distinzione tra sedimenti dragati e terre e rocce da scavo, prevedendo criteri chimico–fisici differenti.
7. I procedimenti amministrativi e ambientali
Per il riutilizzo a terra dei fanghi di dragaggio, il soggetto proponente deve attivare un percorso autorizzativo multilivello:
- Dichiarazione di conformità ex art. 184-quater, da presentare alla Regione e all’ARPA almeno 30 giorni prima dell’impiego;
- Analisi chimiche e test di cessione, con riferimento alle CSC dell’Allegato 5 Parte IV Titolo V;
- Verifica amministrativa: la Regione o la Provincia delegata verifica la completezza e conformità entro il termine di 30 giorni;
- VIA o verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 Parte II del TUA, se l’intervento comporta modifiche morfologiche o potenziali impatti su acqua, suolo o ecosistemi;
- Autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche comunali, quando l’intervento di riempimento modifica il profilo del terreno;
- Monitoraggio ambientale e controlli ARPA post-operam per verificare la non contaminazione delle matrici ambientali.
In presenza di urgenze di sicurezza idraulica o pubblica incolumità, l’art. 191 TUA consente l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti che possono ridurre i termini procedimentali, fermo restando il rispetto dei limiti di sicurezza ambientale.
8. Il riutilizzo dei fanghi come materiale di riempimento e recupero morfologico
Tra le possibili destinazioni dei fanghi di dragaggio, il riempimento e recupero morfologico di cave dismesse rappresenta un’applicazione di crescente interesse, anche nell’ottica dell’economia circolare e della riduzione del consumo di suolo.
Tale impiego è consentito solo qualora:
- le analisi chimiche e il test di cessione confermino il rispetto dei limiti di concentrazione soglia contaminanti (CSC);
- il materiale sia stato sottoposto, ove necessario, a operazioni di stabilizzazione o inertizzazione tali da garantire l’assenza di rischi ambientali;
- sia presentata la dichiarazione di conformità di cui all’art. 184-quater;
- l’intervento risulti coerente con eventuali valutazioni ambientali già rilasciate per il sito di destinazione.
Qualora le caratteristiche del materiale differiscano da quelle già valutate o comportino nuovi impatti significativi, sarà necessaria una verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006.
Se invece il materiale necessita di trattamenti ulteriori per ottenere la conformità ai limiti ambientali, esso dovrà essere sottoposto a operazioni di recupero ai sensi dell’art. 208 TUA e potrà successivamente cessare la qualifica di rifiuto come End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024.
In questa prospettiva, i fanghi di dragaggio, da materiale di risulta di un’attività necessaria alla sicurezza portuale e idraulica, diventano materia prima seconda destinata a processi di recupero ambientale, purché la loro gestione sia conforme alle prescrizioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente.
9. Conclusioni
L’utilizzo dei fanghi di dragaggio rappresenta un campo di applicazione avanzato dei principi di economia circolare: dal rifiuto al recupero, dal sedimento al materiale utile.
L’attuale sistema normativo consente – in presenza di requisiti tecnici e ambientali rigorosi – di reimpiegare i materiali dragati in operazioni di recupero morfologico di cave, contribuendo al ripristino del territorio e alla riduzione del conferimento in discarica.
Tuttavia, la certezza giuridica e la sostenibilità ambientale del processo si fondano su tre pilastri imprescindibili:
- Corretta qualificazione giuridica del materiale, in base alle condizioni effettive;
- Trasparenza e tracciabilità amministrativa (dichiarazioni, controlli, analisi, verifiche);
- Coordinamento tra soggetti istituzionali (Regione, ARPA, Comuni, gestori portuali).
Solo nel rispetto integrale di tali condizioni, i fanghi di dragaggio potranno cessare di essere percepiti come un rifiuto problematico e diventare, a pieno titolo, una risorsa ambientale.
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- La citata “Legge di riordino n materia portuale” all’art. 5, commi 11bis-11sexies prevedeva che:
11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall’Autorità portuale, o laddove non istituita, dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’ attività di colmata in relazione alla destinazione d’uso.
11-quinquies. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio)) ↩︎


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