L’organo di vigilanza del D.lgs. n. 758/1994.

La PG dopo il sopralluogo di una cava contesta la mancanza del Documento di Sicurezza e Salute (DSS). Dopo aver deferito il gestore della cava alla Procura della Repubblica competente per territorio, la PG chiede alla Regione di attivare e coltivare la procedura di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. n. 758/1994.

Può la Regione attivare e coltivare la procedura di estinzione del reato ex D.Lgs. n. 758/1994? E’ organo di vigilanza per la sicurezza sul lavoro in cave?


Brevi cenni sulla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro: la procedura del D.Lgs. N. 758/1994.

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 recante «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» contiene una serie di norme finalizzate a depenalizzare alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi; prevedere nuove sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed istituire una nuova procedura volta all’estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede questa causa speciale di estinzione di tali reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in base alle norme indicate nell’allegato I del decreto. L’estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell’oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del Codice penale, dal quale però si discosta in quanto l’estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

Il meccanismo è simile alla procedura estintiva dei reati contravvenzionali ex art. 318 bis del d.lgs. n. 152/2006 introdotta dalla l. n. 68/2015.

D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (stralcio)
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro


Capo II
Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Art. 19 (Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all’art. 21, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme 2.
2. …..
Art. 20 (Prescrizione)
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
Art. 21 (Verifica dell’adempimento)
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati
2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al PM e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Art. 24 (Estinzione del reato)
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo  di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.


L’Organo di vigilanza del D.Lgs. n. 758/1994

1) Quadro normativo di riferimento

L’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008[1] (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) stabilisce che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è affidata a:

  • Aziende Sanitarie Locali (ASL), attraverso i propri servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in particolare per la vigilanza tecnica;
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente alle competenze in materia di prevenzione incendi.
  • nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Il D.Lgs. n. 758/1994 disciplina la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e fa riferimento all’”organo di vigilanza” quale soggetto che accerta la violazione, impartisce prescrizioni e verifica l’adempimento, senza tuttavia individuarlo espressamente.

Nel settore estrattivo, il D.Lgs. 624/1996 stabilisce specifici obblighi di sicurezza e, tra essi, la redazione del Documento di Sicurezza e Salute (DSS). L’omissione o l’inidoneità del DSS costituisce contravvenzione penale e, in quanto violazione in materia di sicurezza, può rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 758/1994.

2) Individuazione dell’organo competente alla procedura del D.Lgs. n. 758/1994

L’organo competente a gestire la procedura sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 è quello che ha il potere di:

  1. accertare la violazione;
  2. impartire prescrizioni tecniche e operative per la regolarizzazione;
  3. verificare l’adempimento entro i termini fissati;
  4. comunicare l’esito al Pubblico Ministero.

In base al quadro normativo, tali poteri spettano:

  • alla ASL, tramite i Servizi PSAL/SPISAL, per la vigilanza igienico-sanitaria e tecnica sulla sicurezza;
  • all’INL, per la vigilanza ispettiva e tecnica generale;
  • ai VV.F., limitatamente ai profili di sicurezza antincendio.

La (in)competenza regionale

Le funzioni di organo di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e, quindi, la competenza ad avviare la procedura ex D.Lgs. n. 758/1994, spetta alla ASL e all’INL (ed in materia di antincendio ai VV.F).

Il Servizio e gli Uffici Regionali esercitano funzioni di natura tecnica e amministrativa in materia di cave e miniere (autorizzazioni, monitoraggi, recuperi ambientali), ma non possiedono competenze di vigilanza sulla sicurezza del lavoro e, dunque, non possono attivare la procedura di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. n. 758/1994.

La qualifica di “organo di vigilanza” deve dunque intendersi riferita esclusivamente agli organi di vigilanza in senso tecnico, cioè ASL e INL e, per le specifiche competenze antincendiio VV.F., come individuati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

Sebbene molte leggi regionali conferiscano alle Regioni (ed ai loro servizi tecnici) compiti di vigilanza sulle attività estrattive queste sono di natura meramente amministrativo-mineraria e non rientrano nella procedura sanzionatoria penale disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994.

La vigilanza tecnica-mineraria delle Regioni, qualora a queste delegata, resta limitata al controllo tecnico sulle attività estrattive (impianti, autorizzazioni, piani di coltivazione), ma non si estende alla vigilanza sanitaria e di sicurezza disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008.

Del resto, la materia della sicurezza sul lavoro rientra nella competenza statale; il D.Lgs. n. 81/2008 individua espressamente gli organi di vigilanza, che non possono essere integrati o sostituiti da disposizioni regionali prive di base legislativa nazionale.

Pertanto, le Regioni e per essa i Servizi e gli Uffici Regionali, non possono esercitare poteri di vigilanza o attivare la procedura di estinzione del reato ex D.Lgs. n. 758/1994.

La funzione di “organo di vigilanza” ai fini della procedura del D.Lgs. n. 758/1994 è di competenza statale/territoriale e attribuita esclusivamente ad ASL e INL. La Regione, quindi, tramite i Servizi e gli Uffici Interni conserva un ruolo di vigilanza tecnica-mineraria e ambientale, ma tale attività non coincide con la vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.


Inquadramento normativo e ruolo della P.G.

Il D.Lgs. n. 758/1994 può essere applicato solo se la violazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro è accertata da un organo di vigilanza che abbia i poteri di prescrizione e verifica.

L’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 delimita in modo tassativo gli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, individuandoli in:

  • ASL – tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL/PSAL);
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la sola materia antincendio.

I carabinieri Forestali e le altre P.G., dunque, seppur delegate dal Pubblico Ministero, non sono organo di vigilanza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
Possono svolgere funzioni di vigilanza e repressione in ambito ambientale, forestale e paesaggistico, e possono agire come organo di polizia giudiziaria per la repressione dei reati, ma non possono impartire prescrizioni ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 né verificare l’adempimento delle stesse.

In sintesi, possono accertare la violazione, redigono la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p., trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica ma non possono avviare la procedura di estinzione del reato, che resta di competenza dell’organo di vigilanza tecnico (ASL o INL).


Applicazione al caso concreto

Nel caso in esame, i Carabinieri Forestali hanno accertato la mancanza del DSS e deferito il gestore della cava alla Procura della Repubblica. Tale accertamento, pur pienamente legittimo ai fini penali, non abilita i Carabinieri Forestali ad attivare la procedura di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/1994, poiché non sono organo di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro; né, d’altro canto, i Carabinieri Forestali (o chi per essi) possono pretendere dalla Regione tali adempimenti.

La corretta sequenza procedurale è la seguente:

  1. I Carabinieri Forestali comunicano la notizia di reato alla Procura della Repubblica;
  2. La Procura può disporre o richiedere l’intervento dell’organo di vigilanza competente per materia e territorio (ASL o INL);
  3. L’ASL (Servizio PSAL/SPISAL) o l’INL impartisce la prescrizione tecnica al contravventore, fissando il termine previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 758/1994;
  4. L’organo di vigilanza verifica l’adempimento e, in caso positivo, comunica al P.M. l’esito per l’archiviazione per estinzione del reato.

La Regione, non essendo organo di vigilanza ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 81/2008, non può né deve attivare la procedura di cui al D.Lgs. 758/1994 né individuare e dare prescrizioni, né infine verificarne l’ossequio.


Sul contrasto apparente tra il D.Lgs. n. 624/1996 e il D.Lgs. n. 758/1994.

L’analisi del sistema normativo in materia di sicurezza sul lavoro nel settore estrattivo impone di affrontare un apparente contrasto tra le disposizioni del D.Lgs. n. 624/1996, che attribuisce alle Regioni la “vigilanza sull’applicazione delle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nelle attività estrattive di seconda categoria”, e quelle del D.Lgs. n. 758/1994, che riservano la gestione della procedura di estinzione del reato agli “organi di vigilanza” identificati, oggi, dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

A una prima lettura, la formulazione degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 624/1996 potrebbe far pensare che la Regione sia titolare di una competenza piena anche in materia di vigilanza sanzionatoria. Tuttavia, tale interpretazione non risulta sostenibile alla luce della ricostruzione sistematica del diritto vigente, dell’evoluzione istituzionale e della più recente prassi amministrativa e giurisprudenziale.

Il D.Lgs. n. 624/1996, che recepisce le Direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE, ha come obiettivo l’adattamento delle norme di sicurezza alle specificità del comparto minerario, trasferendo alle Regioni una funzione di vigilanza tecnica e amministrativa — cioè di controllo sul rispetto delle norme minerarie, degli impianti, dei piani di coltivazione e delle misure preventive contenute nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) — ma non anche il potere di esercitare funzioni ispettive aventi natura penale.

La “vigilanza mineraria”, come definita dagli artt. 3 e 4, resta dunque distinta e distinta deve rimanere dalla “vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro” che, invece, comporta la possibilità di impartire prescrizioni ex art. 20 D.Lgs. n. 758/1994 e la cui titolarità spetta esclusivamente ai soggetti individuati dall’art. 13 D.Lgs. n. 81/2008, ossia ASL, INL e VV.F. per le competenze antincendio.

A supporto di questa distinzione si è consolidata una prassi amministrativa coerente. La Circolare INL n. 3/2021, nell’ambito delle linee operative relative ai provvedimenti di sospensione e alla gestione delle contravvenzioni, ha ribadito che la procedura di estinzione del reato ex D.Lgs. n. 758/1994 è di esclusiva competenza degli organi di vigilanza tecnici dotati di poteri ispettivi, chiarendo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro coordina, con le ASL territoriali, l’esercizio della vigilanza in tutti i settori produttivi, senza eccezioni per il comparto estrattivo. La stessa impostazione emerge da ulteriori direttive operative e dalle linee guida congiunte INL-ASL che disciplinano la cooperazione tra enti nel rilascio delle prescrizioni, confermando che la “vigilanza” rilevante ai fini del D.Lgs. n. 758/1994 non è quella meramente amministrativa o tecnica, ma quella connessa all’esercizio di poteri sanzionatori e di polizia giudiziaria.

In ambito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’attivazione della procedura di estinzione del reato presuppone l’intervento di un vero e proprio “organo di vigilanza tecnico”, con i relativi poteri di prescrizione e verifica e non può essere surrogata da un accertamento compiuto da organi di polizia giudiziaria o da enti privi di tali poteri. In particolare:

  • con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 2257, la Corte ha affermato che l’estinzione del reato in materia di sicurezza sul lavoro richiede un formale intervento dell’organo di vigilanza (nel caso di specie l’Ispettorato del Lavoro), sottolineando che l’omessa redazione del DVR (e, per analogia, del DSS) rientra tra le contravvenzioni per le quali la prescrizione deve provenire dall’organo tecnico competente;
  • con la sentenza n. 38942/2011, la medesima sezione ha ribadito che la procedura ex D.Lgs. n. 758/1994 è un procedimento amministrativo a carattere tecnico, la cui corretta instaurazione dipende dalla competenza dell’organo vigilante e non può essere supplita da un semplice verbale di accertamento di polizia giudiziaria;
  • la sentenza n. 26758/2010 ha ulteriormente puntualizzato che la validità del procedimento estintivo è subordinata al rispetto dei termini e alla corretta individuazione dell’autorità vigilante, la quale deve verificare l’adempimento entro i limiti di legge;
  • infine, la Cass. Pen., Sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311, nel ribadire la centralità del documento di sicurezza (DVR/DSS) nella prevenzione degli infortuni, ha rimarcato la responsabilità del datore di lavoro e la funzione centrale dell’organo di vigilanza nell’accertamento tecnico e nell’impartizione di prescrizioni.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato condiviso anche dalla dottrina, la quale, in sede di commento, ha evidenziato come il D.Lgs. n. 624/1996 e il D.Lgs. n. 758/1994 si collochino su piani normativi distinti: il primo con funzione regolatoria e tecnico-amministrativa, il secondo con funzione penale-procedimentale.

Alla luce di tali fonti normative, giurisprudenziali e amministrative, il contrasto tra l’art. 3 del D.Lgs. n. 624/1996 e l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 può essere risolto secondo un criterio di specialità funzionale e sistematica. Il D.Lgs. n. 624/1996 attribuisce alle Regioni una vigilanza tecnico-mineraria, che non esclude né si sovrappone alla vigilanza statale sulla sicurezza del lavoro. Il D.Lgs. n. 758/1994, quale norma di carattere penale speciale, trova applicazione solo quando la violazione è accertata da un organo di vigilanza ispettivo (ASL/INL) legittimato a impartire prescrizioni aventi efficacia estintiva del reato.

Ne consegue che, nel settore estrattivo, possono coesistere due livelli di vigilanza:

  1. la vigilanza amministrativo-tecnica, esercitata dalla Regione e dai suoi uffici (Servizio Attività Estrattive), diretta al controllo della regolarità tecnica, ambientale e produttiva delle attività di cava e miniera;
  2. la vigilanza ispettiva-penale, spettante alle ASL e all’INL, diretta all’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e all’attivazione del procedimento estintivo ex D.Lgs. n. 758/1994.

Tale interpretazione consente di fugare definitivamente il contrasto apparente tra i due decreti legislativi: il D.Lgs. n. 624/1996, pur attribuendo alla Regione un ruolo di vigilanza nel comparto estrattivo, non incide sulla titolarità delle funzioni sanzionatorie penali, che rimangono saldamente ancorate agli organi di vigilanza individuati dalla normativa statale in materia di sicurezza del lavoro.

In sede applicativa, pertanto, la Regione non può attivare la procedura di estinzione del reato ex D.Lgs. n. 758/1994, ma può — e deve — collaborare con l’ASL e con l’INL fornendo supporto tecnico-minerario nell’accertamento delle violazioni e nella definizione delle misure di adeguamento del DSS. L’attivazione della procedura sanzionatoria resta, tuttavia, prerogativa esclusiva degli organi di vigilanza statali.


Sul contrasto apparente tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 758/1994

Anche in riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, art. 13, comma 1, vale la stessa distinzione tra: vigilanza amministrativo-tecnica attribuita alle Regioni per le industrie estrattive di seconda categoria e per le acque minerali e termali, e vigilanza ispettiva-penale, propria degli organi di vigilanza in senso tecnico-giuridico (ASL, INL, VV.F.), i soli titolati ad attivare la procedura di estinzione del reato ex D.Lgs. n. 758/1994.

In altri termini, la previsione del D.Lgs. n. 81/2008, che estende alle Regioni alcune funzioni di vigilanza nel comparto estrattivo, non conferisce loro poteri di polizia giudiziaria o sanzionatori. Essa si inserisce, invece, nel solco già tracciato dal D.Lgs. n. 624/1996, confermando che la Regione esercita un controllo tecnico e gestionale sulla sicurezza mineraria (impianti, piani di coltivazione, procedure operative, DSS), ma non la vigilanza penale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che resta materia di competenza statale e di suoi organi territoriali decentrati.

La stessa interpretazione è sostenuta dalle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che espressamente chiariscono che la procedura ex D.Lgs. n. 758/1994 può essere attivata solo da “organi di vigilanza” ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 81/2008 (ASL e INL) e dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (tra cui Cass. pen. n. 2257/2018; Cass. n. 38942/2011), secondo cui la prescrizione estintiva del reato richiede l’intervento di un organo tecnico di vigilanza dotato di poteri ispettivi e non può essere surrogata da altri enti o autorità, anche se titolari di competenze amministrative di controllo.

Dunque, anche la clausola del D.Lgs. n. 81/2008 che menziona le Regioni come soggetti vigilanti per le attività estrattive deve essere letta in chiave di coordinamento istituzionale e non di sovrapposizione di competenze: la Regione vigila in senso tecnico-amministrativo sull’esercizio dell’attività estrattiva, mentre l’ASL e l’INL vigilano in senso penale e prevenzionistico sulla sicurezza del lavoro e sulla regolarità del DSS, potendo attivare la procedura di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. n. 758/1994.

In definitiva, la Regione non è “organo di vigilanza” ai fini della procedura ex D.Lgs. n. 758/1994 e la disposizione del D.Lgs. n. 81/2008, art. 13, che le attribuisce una forma di vigilanza per le attività estrattive, non scalfisce né amplia la competenza sanzionatoria riservata a ASL e INL, ma si limita a riconoscere la sua funzione di vigilanza tecnico-mineraria nell’ambito delle competenze amministrative trasferite.


Parere sintetico finale

Alla luce dell’analisi normativa e giurisprudenziale complessiva, si può affermare quanto segue:

  • L’organo di vigilanza competente a gestire la procedura di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/1994 è, nel settore estrattivo, la ASL territorialmente competente (Servizio PSAL/SPISAL) o, in alternativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2008.
  • I Carabinieri Forestali, pur avendo legittimamente accertato la violazione e deferito il gestore alla Procura della Repubblica, non possono attivare la procedura di estinzione, in quanto non rivestono la qualifica di organo di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro ai sensi delle norme richiamate.
  • Le Regioni, attraverso i loro Dipartimenti, Servizi ed Uffici, esercitano un’attività di vigilanza tecnico-mineraria ex D.Lgs. n. 624/1996, che non coincide con la vigilanza di sicurezza sul lavoro. Esse non sono, quindi, legittimate a impartire prescrizioni ai fini dell’estinzione del reato, ma possono cooperare con gli organi competenti fornendo supporto tecnico e informativo.
  • Il contrasto apparente tra il D.Lgs. n. 624/1996 e il D.Lgs. n. 758/1994 è superato riconoscendo la distinzione funzionale tra vigilanza tecnico-amministrativa regionale e vigilanza ispettiva penale statale.

[1] Art. 13, Vigilanza: 1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

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