Mentre i materiali derivati direttamente dall’estrazione e dalla pulitura nella cava possono non essere considerati rifiuti, la successiva lavorazione di tali materiali li qualifica come rifiuti soggetti alla disciplina generale in materia di smaltimento, ammasso e discarica. In pratica, solo quando si avvia una nuova lavorazione separata dalla fase estrattiva, i residui di questa fase saranno classificati come rifiuti e dovranno seguire le disposizioni normative generali in materia di gestione dei rifiuti.
Cassazione penale sez. III – 09/05/2024, n. 20028
Con ordinanza 2 gennaio 2024, il Tribunale del riesame di Genova accoglieva l’istanza di riesame nell’interesse di una Snc, e per l’effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP di Genova con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro in quanto profitto dell’illecito amministrativo (di cui all’art. 25undecies, comma 2, lettere b) n. 3 del D.Lgs. 8 giungo 2001, n. 231) in relazione al reato presupposto di cui all’art. 256, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2006 contestato alla Snc.
Il Tribunale del riesame, ancorché avesse riconosciuto che il reato contestato, presupposto dell’illecito amministrativo, di cui all’art. 256 comma 3 D.Lgs. n. 152 del 2006, era stato commesso dai legali rappresentanti della Snc e nell’interesse e a vantaggio di questa, aveva tuttavia escluso il fumus del reato medesimo sul rilievo che la normativa di settore, che esclude dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 117 del 2008 e L.R. Liguria n. 18 del 1999) i “rifiuti da estrazione”, non farebbe distinzione tra taglio primario e taglio secondario, trattando ugualmente ogni tipo di taglio dell’ardesia, con esclusione invece dal suo campo di applicazione delle lavorazioni successive dei materiali di cava diverse dal mero taglio.
Così il Tribunale del riesame traeva la conclusione che tutti i rifiuti derivanti dal taglio dei materiali della cava, seppur effettuati all’esterno della cava, sono, per espressa previsione di legge, rifiuti provenienti dallo sfruttamento della cava e, quindi, rientranti tra quelli abbancabili presso le apposite discariche autorizzate.
Avverso la predetta ordinanza, il Pubblico Ministero di Genova proponeva ricorso deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo deduceva l’erronea applicazione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) dell’art. 185, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 152/06, dell’art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 25 undecies, comma 2, lettere b), n. 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Secondo il PM ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la legge in quanto avrebbe qualificato i rifiuti di ardesia provenienti dall’attività di taglio effettuata nello stabilimento di un’altra Snc (e quindi non in situ nella cava), come rifiuti di estrazione sottratti alla disciplina in materia di rifiuti.
Il Tribunale avrebbe, dunque, erroneamente ricompreso, nella suddetta nozione, tutti i residui derivanti da qualsiasi tipologia di taglio su materiale estrattivo ad eccezione dei fanghi. Rammentava il PM ricorrente che la normativa sui rifiuti di estrazione è di stretta interpretazione e non può essere interpretata estensivamente e che la definizione di rifiuto di estrazione si ricava dalla lettura dell’art. 185, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, che a sua volta rinvia quella prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 117 del 2008, secondo cui tali sono quei rifiuti “derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”, laddove la nozione di “trattamento” è quella che ha ad oggetto direttamente ed esclusivamente la risorsa minerale al fine di estrarre minerale con esclusione, quindi, dei residui derivanti da fase produttiva diversa della lavorazione industriale del materiale, i cui residui rientrano nella disciplina generale del rifiuto.
I rifiuti in esame, dunque, non potrebbero essere qualificati come da estrazione, trattandosi, invero, di scarti di un processo di lavorazione della materia prima frutto di taglio e spacco avvenuto neppure in situ, ma in separato e distante laboratorio produttivo di proprietà di altro ente, sicché erroneamente sarebbero stati sottratti alla disciplina generale dei rifiuti, da cui la conclusione della sussistenza del fumus commissi delicti in assenza di autorizzazione all’ammasso nella discarica per rifiuti da estrazione.
Con il secondo motivo deduceva la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/06. Sulla premessa che lo smaltimento in discarica di rifiuti diversi da quelli per i quali si sia in possesso di autorizzazione configura il reato di discarica abusiva e che nel caso in esame deve escludersi che gli scarti siano “rifiuti di estrazione”, cosicché è integrato il reato di cui all’art. 256 comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Tribunale avrebbe comunque erroneamente ritenuto di possibile applicazione l’art. 256, comma 4, del TUA, che comunque non muterebbe i termini della questione in quanto anch’esso reato presupposto per la responsabilità dell’ente, ai sensi dell’articolo 25 undecies, comma 6, del D.Lgs. n. 231 del 2001.
I difensori depositavano memorie scritte con cui chiedevano l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
La difesa argomentava che i rifiuti di cui ci si occupa rinterrerebbero invece nei rifiuti di estrazione in forza della disciplina di settore e della disciplina regionale (L.R. Liguria n. 18 del 1999) che definisce la nozione di trattamento ai fini della sottrazione degli inerti derivanti dal taglio dell’ardesia dalla disciplina dei rifiuti.
La Corte riteneva fondato il ricorso del Pubblico Ministero.
All’esito di un sopralluogo presso l’area individuata come discarica, il personale dell’Arpal aveva accertato che, nell’area medesima ove la Snc era autorizzata al deposito dei residui dell’attività estrattiva svolta presso la cava, erano presenti, oltre ai rifiuti di ardesia provenienti dalle operazioni di estrazione del materiale lapideo effettuate presso la cava, anche rifiuti di ardesia provenienti, invece, dalle operazioni di taglio e spacco dell’ardesia effettuate presso lo stabilimento produttivo.
Sul rilievo che si trattasse del medesimo materiale (ardesia) e che differiva unicamente la circostanza che il taglio fosse avvenuto in cava o in altro stabilimento, il Tribunale aveva escluso che il quantitativo rinvenuto proveniente dall’attività di taglio a spacco dallo stabilimento produttivo fosse un rifiuto sottostante alla relativa disciplina, da cui l’insussistenza del fumus del reato di discarica abusiva.
La questione posta dalla Procura ricorrente è quella relativa alla interpretazione della disciplina di settore (art. 185, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, che a sua volta rinvia quella prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs.. n. 117 del 2008) e l’individuazione dell’ambito di operatività della esclusione, dalla disciplina generale dei rifiuti, prevista per i “rifiuti da estrazione”.
Nello specifico, la questione interpretativa, devoluta alla Corte, può essere così sintetizzata: se i residui di lavorazione del taglio dell’ardesia, effettuato presso i laboratori ardesiaci, esterni alla cava, da parte del soggetto autorizzato alla coltivazione della cava, siano rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, da gestire come tali, oppure siano rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 185, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006 e art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 117 del 2008, tenuto conto altresì della Legge Regionale Liguria n. 19 del 1999.
Muovendo dalla disciplina nazionale in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle relative deroghe, già con all’art. 8, comma 1, lett. b) del 5 febbraio 1997, n. 22, il legislatore aveva espressamente stabilito l’esclusione, dal campo di applicazione del decreto medesimo, di una serie di rifiuti, e segnatamente, all’art. 8 comma 1, lett. b), i rifiuti risultanti dalla prospezione, all’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
Il contenuto della disposizione del decreto Ronchi è stato successivamente trasfuso nell’art art. 185 del D.Lgs.. n. 152 del 2006, con il quale il legislatore ha riaffermato talune esclusioni di fattispecie dall’ambito di applicazione della parte IV del decreto stesso, dedicata a norme in materia di “gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. In particolare, l’art. 185 comma 2, lett. d) esclude, in continuità col decreto Ronchi, che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto n. 152 del 2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie (ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento), i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Il decreto legislativo n. 117 del 2008, attuativo della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (che modifica la precedente 2004/35/CE), prevede una disciplina della materia che, nel dare attuazione ai principi della direttiva, stabilisce: “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i rifiuti di estrazione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la ora e senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. 2. Gli Stati membri garantiscono che l’operatore faccia tutto il necessario per impedire o ridurre, il più possibile, gli effetti negativi per l’ambiente e la salute umana derivanti dalla gestione dei rifiuti di estrazione”.
Sempre il citato decreto del 2008 prevede all’art. 2, che esso si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d) – con espressa esclusione invece, dall’ambito di applicazione del medesimo decreto e con assoggettamento alla disciplina generale settoriale in vigore, tra gli altri, dei rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.
Il medesimo art. 3 contiene poi la definizione del trattamento, all’articolo 3, comma 1, lettera i), che è quello che ha ad oggetto direttamente ed esclusivamente la risorsa minerale al fine di estrarre il minerale e che siano presenti all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), il quale sito corrisponde ad un’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’ambito di apposito atto autorizzativo e gestita da un operatore.
La Corte ulteriormente chiariva che, con il rinvio contenuto dall’art. 185 comma 2 lett. d), che espressamente richiama la disciplina speciale prevista dal D.Lgs.. del 2008, n. 117, che consente l’esclusione dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 dei rifiuti da estrazione, il legislatore non ha ritenuto di declassare come “non rifiuto” i materiali qualificati rifiuto di estrazione, ma solo, ribadendone la natura di rifiuto, ha inteso escludere la normativa generale in favore della applicazione di altra disciplina ritenuta specificamente dettata al riguardo e considerata in grado di soddisfare i medesimi obiettivi di tutela ambientale (Sez. 3, n. 34630 del 01/06/2022, Rv. 283549 – 01).
Del resto, il citato decreto, in attuazione della Direttiva, all’art. 1 del D.Lgs.. n. 117 del 2008, stabilisce: “il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la ora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei ri uti prodotti dalle industrie estrattive”.
Così delineato il quadro normativo nazionale, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata sulla individuazione del regime di applicazione a tale tipologia di materiale estratti dalla coltivazione di cava. Segnatamente la giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo ermeneutico costante, affermato che l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali.
In particolare, sin da risalenti e mai smentite pronunce, è stato chiarito che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, cosicché l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale (Sez. 3, n. 9491, 3 marzo 2009, non massimata; Sez.3, n. 45463, 9 dicembre 2008, non massimata; Sez. 3, n. 41584, 12 novembre 2007; Sez. 3, n. 26405 del 02/05/2013, Pomponio, Rv. 257141 – 01; Sez. 3, n. 29520 del 10/05/2019, Pensa, Rv. 276235 – 01; Sez. 3, n. 7042 del 16/07/2018, Viviani, Rv. 275004 – 01).
In altre parole, solo quando si dia luogo ad una successiva, nuova e diversa attività di lavorazione sui prodotti della cava, i residui e gli inerti di questa nuova attività, sganciata da quella di cava, devono considerarsi rifiuti, sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica (Sez. 3, n. 25193, 23/06/2011, non mass.).
Tale conclusione non è contraddetta nemmeno dalla Legge Regionale Liguria, n. 18 del 1999: nel disciplinare la materia, la L.R., all’art. 22, comma 1, lett. a), ricomprende anche il “taglio”, oltre alla frantumazione e lavaggio, nell’attività di lavorazione i cui rifiuti rientrano e capo di applicazione della disciplina derogatoria. Sotto un primo profilo il legislatore regionale ha chiarito che deve trattarsi di attività “di lavorazione primaria” (cioè quella che avviene nella cava) sicché i rifiuti residui della lavorazione secondaria effettuata al di fuori della cava, non sono ricompresi nella previsione della legge regionale.
Inoltre Collegio ha considerato come dirimente rilevare che la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 – Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, disciplina il conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 118 Cost., in materia di ambiente ed è soggetta al rispetto della legislazione statale che, in materia di ambiente, è riservata alla esclusiva potestà legislativa statale ai sensi dell’art. 117 comma 2, lett. s) Cost.
Il Collegio, dunque, concludeva che il Tribunale del riesame fosse pervenuto all’esclusione del fumus del reato facendo mal governo delle disposizioni di settore, segnatamente del D.Lgs. n. 117 del 2008, richiamato dall’art. 185, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006 nella misura in cui, secondo l’erronea interpretazione data dal Tribunale, dette norme sottraggono alla disciplina generale in tema dì rifiuti anche il materiale litoide derivante dal taglio a spaccio dell’ardesia effettuato in altro stabilimento produttivo e che poi era stato allocato nella discarica autorizzata – unicamente – per gli scarti dell’attività estrattiva del materiale derivante dallo sfruttamento della cava.
Per questi motivi, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, il Collegio annullava l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.


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