Spetta all’Amministrazione valutare, caso per caso, la pericolosità delle emissioni odorigene che possono comportare inquinamento atmosferico. Decisione ante Indirizzi MASE dettati dal Decreto n. 309/2023.
Nell’ampio concetto di inquinamento atmosferico possono ricomprendersi anche le emissioni odorigene moleste, ma per dette emissioni, in base alla normativa nazionale vigente, non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata; pertanto l’Amministrazione deve comprovare la presenza di concreti possibili pericoli per la salute umana o per la qualità dell’ambiente.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 24/04/2023, n.247
Il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi a matrice organica mediante processo di recupero di energia e materiale, ubicato in area agricola, aveva ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale nel 2015.
Da maggio 2019, dopo un periodo di inattività, per ottenere il riesame dell’AIA il gestore effettuava alcuni interventi sull’impianto sia su propria iniziativa che su impulso dell’Arpae.
Arpae comunicava al gestore l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA per la valutazione l’allineamento dell’impianto alla BAT per il trattamento dei rifiuti in esecuzione della decisione di UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018.
Il 7 luglio 2021 Arpae comunicava ex art. 10-bis. L. 241/90 (il cd. prevviso di diniego) la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ritenendo non sufficienti gli elementi integrativi trasmessi in merito alla valutazione sull’impatto odorigeno.
In seguito alla conferenza di servizi convocata dall’Arpae in cui veniva tra l’altro acquisito il parere favorevole del Comune oltre che della stessa AUSL, ai sensi dell’art. 14 ter c. 7, L. 241/90, l’Arpae con determinazione dirigenziale prescriveva un esercizio transitorio dell’impianto decorrente dal rilascio dell’autorizzazione sino al 12° mese successivo alla realizzazione degli interventi strutturali migliorativi proposti dalla ricorrente.
Nel suddetto periodo veniva imposto che: – i quantitativi di rifiuti in ingresso venivano limitati a 2/3 rispetto al totale annuo autorizzato; – i codici CER (EER) consentiti venivano ridotti a sole 6 tipologie per la conduzione ordinaria dell’impianto.
Il gestore impugnava la suddetta determinazione unitamente al verbale conclusivo della conferenza di servizi per due ordini di motivi.
Il primo: secondo il gestore non era vero lo “scenario di criticità ambientale” indicato nel provvedimento impugnato non avendo l’Amministrazione tenuto in considerazione vari elementi tra cui: a) i ricettori “R2” ed “R3”, ovverosia alcuni edifici destinati ad abitazione ed attività agricola, ricadevano in area non residenziale ed in prossimità dell’impianto rispettivamente a 70 e 50 metri; b) nessuna contestazione di odori molesti era, tuttavia, pervenuta da parte dei soggetti interessati; c) lo sforamento (lieve) della soglia di sopportabilità ipotizzata dallo studio previsionale non risulta riscontrato, nel tempo, da campionamenti d’aria e/o rilevamenti operati in loco; d) nel modello predittivo per la caratterizzazione delle emissioni odorigene erano stati utilizzati i valori massimi di portata d’aria in ingresso ai biofiltri come da progetto, mentre in realtà i valori misurati risultavano inferiori a quelli utilizzati nello studio anche del 15 %; e) in tutte le verifiche effettuate da ARPAE presso l’impianto, nei mesi precedenti, non erano emerse particolari criticità sulla gestione dei biofiltri ovvero emissioni anomale.
Il secondo: era palesemente contraddittorio aver calibrato la durata del prescritto periodo transitorio alla realizzazione di interventi strutturali che si ritenevano ininfluenti rispetto all’ipotizzata criticità ambientale, la quale era stata fronteggiata con altre misure. Le prescrizioni imposte erano, dunque, sproporzionate rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Si costituiva l’Arpae evidenziando che il periodo transitorio in contestazione non determinava alcuna riduzione né dei quantitativi autorizzati né delle tipologie che rimanevano quelle dell’AIA del 2015 e che l’impianto in questione presentava criticità da vari anni, legate ad emissione di ammoniaca ed esalazioni odorigene, che avevano determinato la presentazione di numerose segnalazioni da parte di cittadini e diffide negli anni precedenti. L’Amministrazione non avrebbe affatto inciso in senso riduttivo sulla capacità di accoglimento dei rifiuti da parte dell’impianto in esame, avendo semplicemente previsto che per un periodo definito di tempo, e per motivate esigenze di risoluzione di problematiche ambientali, la società dovesse rispettare le condizioni vigenti relativamente al quantitativo dei rifiuti ingressati e delle tipologie degli stessi.
Il TAR con ordinanza n. 131/2022 respingeva la domanda incidentale cautelare “attesa la durata transitoria delle prescrizioni imposte con l’atto impugnato nonché la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di una apprezzabile riduzione dei quantitativi di rifiuti autorizzati e considerata la prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, delle esigenze di tutela dell’ambiente e della salute pubblica rappresentate dall’Arpae”.
Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare del ricorrente al solo fine della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito.
In prossimità della trattazione nel merito l’Amministrazione depositava memorie e documentazione, rappresentando che nelle more l’Arpae aveva accolto l’istanza del ricorrente volta alla modifica non sostanziale dell’AIA.
La difesa di parte ricorrente rappresentava la sicura permanenza dell’interesse alla decisione del gravame avendo il sopravvenuto provvedimento modificato il provvedimento impugnato pur lasciando intatto il pregiudizio subito dalla ricorrente sotto il profilo economico con restrizione anche della possibilità di concorrere ad appalti pubblici.
Con memoria di replica la difesa dell’Arpae ribadiva come l’istante non abbia preso in considerazione tutte le sorgenti odorifere presenti avendo i numerosi sopralluoghi effettuati rilevato l’oggettiva presenza di cattivi odori e dunque uno scenario di criticità ambientale.
Parte ricorrente replicava che, al di là dei cattivi odori, i valori di dispersione di ammoniaca nell’atmosfera riscontrati erano risultati inferiori ai valori soglia indicati e che il periodo transitorio avrebbe proceduto ulteriormente essendo condizionato all’ultimazione di lavori.
Ill Collegio così sintetizzava la materia del contendere: deve essere accertata la legittimità della determinazione dirigenziale con cui l’Arpae per un periodo transitorio di 12 mesi e nel contesto dell’attivato procedimento di riesame dell’AIA, poneva per l’impianto di trattamento limitazioni al quantitativo dei rifiuti oltre ai codici CER conferibili imponendo l’effettuazione di interventi strutturali.
Ad avviso di Arpae vi sarebbe stato uno “scenario di criticità ambientale” desunto anche nel corso degli anni precedenti da esalazioni odorigene tale da giustificare l’adozione dell’impugnato provvedimento comunque di carattere temporaneo.
Parte ricorrente, invece, lamentava che le verifiche “a sorpresa” effettuate avevano costantemente dimostrato il pieno rispetto dei valori soglia di dispersione dell’ammoniaca e che le emissioni odorigene sarebbero state riscontrate soltanto in riferimento a ricettori situati nelle immediate vicinanze dell’impianto ed in area agricola.
Il Collegio riteneva il ricorso fondato.
In punto di fatto il Collegio rilevava come parte ricorrente avesse fornito prova documentale della riduzione dei quantitativi dei rifiuti conferibili rispetto alla precedente autorizzazione del 2015 durante il prescritto esercizio provvisorio dell’impianto e che fosse pacifica la perdurante efficacia di tale esercizio condizionato alla realizzazione da parte gestore degli interventi strutturali.
Nel merito, invece, meritava positiva considerazione l’assunto del ricorrente circa la mancata dimostrazione da parte dell’Arpae di una situazione di criticità ambientale tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, sicuramente lesivo per il suo interesse.
Le verifiche effettuate dall’Agenzia regionale non avevano infatti riscontrato il superamento dei valori soglia di dispersione dell’ammoniaca eccettuato un solo lieve superamento riscontrato in una sola occasione.
Quanto alle emissioni odorigene le verifiche si erano limitate a riscontrare disagi olfattivi per soli due ricettori isolati posti in area sempre non residenziale nelle immediate vicinanze dell’impianto ovvero a 70 e 50 metri mentre nessun disagio era stato riscontrato in riferimento ai ricettori ubicati nelle vicine aree residenziali. Andava altresì evidenziato come le pur numerose segnalazioni ricevute nel periodo 2020-2021 circa le esalazioni odorigene provenivano da un numero abbastanza ristretto di cittadini per lo più residenti in una vicina frazione del Comune di ubicazione dell’impianto.
Sulla scorta di quanto sopra così si esprimeva il Collegio: “se è vero che nel concetto ampio di inquinamento atmosferico possono ricomprendersi anche le emissioni odorigene moleste (T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 21 marzo 2018, n. 682) è altrettanto vero che per dette emissioni in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, si che l’Amministrazione deve comprovare la presenza di concreti possibili pericoli per la salute umana o per la qualità dell’ambiente”.
Secondo il Consiglio di Stato andava poi tenuto conto che l’impianto ricadeva interamente in area agricola dove la percezione di cattivi odori, come, ad esempio, lo spargimento di letami o digestati, rappresentava un fatto frequente ed era quindi soggetto ad una maggiore tollerabilità.
Tali elementi non erano sufficienti a delineare alcun “scenario di criticità ambientale” non risultando appunto ravvisati dall’Agenzia pregiudizi per la collettività locale ovvero per la non distante (800mt.) frazione comunale come neppure per lo stesso centro abitato posto a circa 2 km di distanza.
Il ricorso veniva ritenuto fondato e meritevole di accoglimento con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.


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