L’attività di autofficina meccanica, che non comprenda lo svolgimento di operazioni di verniciatura, non necessita dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante.
Cassazione penale sez. III, 03/07/2023, n. 33432
Il titolare di un’autofficina adibita ad autocarrozzeria veniva condannato per aver effettuato all’interno dei locali adibiti alla predetta attività, un deposito incontrollato di rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione dell’officina, costituiti da parti di autovetture, carta, fogli di giornale, barattoli e scarti di plastica (art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006) e perché esercitava l’attività di autocarrozzeria in assenza della prescritta autorizzazione (art. 279 TUA). Veniva disposto il sequestro dei locali e delle attrezzature.
Il predetto proponeva ricorso per Cassazione eccependo quattro motivi due dei quali -sui quali ci concentreremo- venivano accolti e valutati dalla Corte.
Il ricorrente eccepiva la violazione di legge ed il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 279 e 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Sosteneva, infatti, di esser stato ingiustamente condannato per aver esercitato l’attività di autocarrozzeria senza autorizzazione e censurava la sentenza impugnata in quanto l’istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di accertare che l’attività esercitata fosse in realtà quella di officina di riparazione meccanica e non invece di autocarrozzeria (come del resto risultava dalla sentenza impugnata). Sosteneva, inoltre, che la corretta individuazione dell’attività esercitata costituiva una circostanza dirimente, in quanto l’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006, derogando all’obbligo di autorizzazione preventiva per le sole attività le cui emissioni siano scarsamente rilevanti, dispone che non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti impianti ed attività elencati nella parte I dell’allegato IV. Alla lettera k) della parte I dell’allegato, tra le attività esentate dall’obbligo di autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera, figurano anche le autorimesse e le officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuato operazioni di verniciatura. Pertanto, richiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Eccepiva, di poi, anche il vizio di violazione di legge in riferimento all’immotivata confisca disposta a norma dell’art. 240 c.p..
Deduceva la difesa che, nel caso di specie, non doveva essere applicata la confisca obbligatoria, in quanto il D.Lgs. n. 152 del 2006 non prevede la confisca obbligatoria per i reati contestati all’imputato, riservando tale misura soltanto alle ipotesi di discarica abusiva di cui all’art. 256, comma 3. L’unica ipotesi di confisca applicabile poteva essere quella facoltativa, ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p., la quale, però, richiede una puntuale motivazione circa la particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato, in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità dell’imputato. Osservava, a tal proposito, che la motivazione sul punto era inesistente.
Peraltro, il ricorrente evidenziava come gli arnesi sequestrati non si ponevano affatto in rapporto di diretta correlazione con la commissione dei reati contestati e che, inoltre, quanto all’aspetto della probabilità del ripetersi di un’attività punibile, l’immotivata confisca contrastava con la determinazione della pena, in misura prossima al minimo edittale, e con il giudizio di riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena che, appunto, esprimeva una prognosi positiva circa la reiterazione dell’illecito.
Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Secondo il PG, inoltre, le doglianze del ricorrente inerenti la confisca, non risultavano manifestamente infondate. Come correttamente rilevato nel ricorso, nell’ambito del T.U. ambientale, la confisca è prevista solo nell’ipotesi di trasporto illecito ex art. 256, art. 258 comma 4 e art. 259, comma 1 e 2, per quanto riguarda il mezzo di trasporto, oltre che nel caso di discarica abusiva, per quanto concerne l’area ad essa adibita di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, ai sensi dell’art. 256, comma 3 T.U. Ambiente. Per le fattispecie di cui al procedimento non era, invece, prevista alcuna confisca obbligatoria, né si rinveniva nella sentenza impugnata alcuna argomentazione a sostegno della relativa statuizione, derivandone una violazione di legge rilevabile in sede di legittimità.
Secondo la Corte si trattava di dover correttamente riqualificare giuridicamente il fatto in relazione alla previsione dell’art. 272 T.U.A. (Sez. 5, n. 23391 del 12/05/2017, Rv. 270144): “L’attività di autoriparazione (non ovviamente quella di verniciatura) non rientra tra quelle per le quali è necessario ottenere una preventiva autorizzazione all’emissione in atmosfera, circostanza che legittima l’esercizio dell’attività di autoriparazione perché ad inquinamento poco significativo”.
Il Collegio ricordava che la disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un’attività di un’autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I del Testo Unico Ambientale, che, peraltro, all’art. 280, rispettivamente alla lett. a) e alla lett. h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. Quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico. A poco meno di tre anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 183 del 2017, che aveva già ampiamente modificato la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuto il D.Lgs. n. 102 del 2020, che ha apportato ulteriori e importanti novità, ed in particolare, per quello che qui rileva, alla disciplina delle emissioni cosiddette “scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico”.
Alla luce del revisionato contesto normativo, l’attività di autofficina meccanica non necessita dell’autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale. Tale disposizione, infatti, rubricata con il titolo “Impianti ed attività in deroga”, al comma 1, stabilisce: “Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico“.
L’Allegato IV alla parte V del T.U. – Parte I, anch’esso modificato dagli stessi decreti correttivi sopra citati, contiene l’elenco degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti, nel quale, alla lettera k), è ricompresa, appunto, quella delle autorimesse e delle officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
Secondo la Corte, dunque, il ricorrente aveva correttamente eccepito che, in relazione all’art. 279 TU Ambientale, non ricorressero le condizioni per la sua applicazione, atteso che l’attività riscontrata rientrava tra quelle per le quali non è richiesta l’autorizzazione ex art. 272, TU Ambientale, in quanto attività con emissioni scarsamente rilevanti.
Né, continuava la Corte, è più applicabile alla fattispecie in esame il principio, che, muovendo dal rilievo che le officine meccaniche per la riparazione di autoveicoli, di autocarrozzerie senza verniciatura, di taglio delle lamiere e saldatura e stuccatura sono soggette ad una comunicazione preventiva obbligatoria, a prescindere dalla quantità di emissioni in atmosfera, aveva ritenuto che chi non effettuasse la comunicazione, nei tempi e nelle modalità prescritte dalla deliberazione regionale, fosse soggetto alla sanzione prevista al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3, (Sez. III, 11 maggio 2015, n. 19330, non massimata). La sanzione, infatti, richiamava il disposto dell’art. 272, che indica gli impianti e le attività in deroga, per le quali dev’essere effettuata la comunicazione, attraverso il richiamo all’Allegato IV della parte V del T.U.A. Segnatamente, viene in rilievo quanto previsto dalla lett. K del punto 1, parte 1 del predetto allegato, che riguarda gli impianti e le attività di cui all’art. 272, comma 1. Tale giurisprudenza, tuttavia, non può più considerarsi attuale, atteso che il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, all’art. 1, lett. g), punto 2, ha apportato modifiche all’art. 279, segnatamente depenalizzando, al comma 3, primo periodo, proprio la condotta di chi “mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’art. 269, comma 6, o ai sensi dell’art. 272, comma 1”(con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 Euro a 2.500 Euro).In virtù di tale modifica normativa, se ed in quanto nel caso di specie fosse previsto l’obbligo della comunicazione all’autorità competente, la sua inottemperanza assumerebbe non più rilievo penale, ma solo amministrativo.
Nel caso, dunque, di un’officina meccanica, quale attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l’omessa comunicazione, laddove richiesta dalla disciplina regionale, sarebbe oggi solo sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 279, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 102 del 2020.
Il Collegio ritieneva di pregio anche quanto dedotto dal ricorrente in censura della confisca.
Secondo la Corte la confisca era stata disposta con formula apodittica e stereotipata in ragione della tipologia di misura di sicurezza applicabile, che è sicuramente rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 240 c.p., comma 1, ossia una confisca facoltativa, trattandosi della confisca degli instrumenta delicti, come si evince dalla stessa formula impiegata (“consegue per legge la confisca e la distruzione degli arnesi sottoposti a vincolo”).
In tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 15/06/2017, Rv. 270324 – 01). Le “cose che servirono a commettere il reato” sono infatti suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati, ma tale prognosi va effettuata attraverso l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla “res” nel compimento dell’illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, n. 20429 del 16/05/2014, Rv. 259631 – 01). Accertamento, all’evidenza, del tutto assente nel caso di specie. La confisca deve, conseguentemente, essere revocata da questa Corte.
La Corte accoglieva il ricorso, annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione e relativamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. Infine, revocava la disposta confisca.


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