Introduzione
L’attuale panorama normativo riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo si trova in una fase di cruciale transizione, sospeso tra il rigore del D.P.R. n. 120/2017 e le spinte verso una radicale semplificazione sollecitate dal PNRR e dal D.L. n. 13/2023.
In tale contesto, la Delibera n. 54/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) rappresenta un pilastro ermeneutico fondamentale, volto a risolvere le criticità emerse a seguito dell’eliminazione della stabilizzazione a calce o cemento dall’elenco delle operazioni di “normale pratica industriale” contenuto nell’Allegato 3 del citato decreto. Tale esclusione, originariamente dettata da rilievi della Commissione Europea nell’ambito dell’EU Pilot 5554/13/ENVI, aveva generato una significativa incertezza operativa per i proponenti; tuttavia, l’organo tecnico nazionale ha chiarito come ta pratica del trattamento a calce o cemento delle terre da scavo non sia affatto preclusa in assoluto, purché inserita in una cornice di rigide garanzie tecniche e ambientali.
Il trattamento normale pratica industriale
La possibilità di qualificare il trattamento con leganti idraulici come normale pratica industriale risiede in una distinzione di natura ontologica: l’operazione deve mirare esclusivamente all’ottimizzazione delle caratteristiche geotecniche e merceologiche del materiale, finalizzata a una sua maggiore efficacia tecnica nel sito di destino, e mai al condizionamento della qualità chimica del sottoprodotto. Il principio cardine risiede nella verifica temporale della non contaminazione: le terre devono possedere tutti i requisiti di qualità ambientale prescritti dal D.P.R. n. 120/2017 in un momento necessariamente antecedente all’aggiunta di calce o cemento.
Qualora il materiale risultasse non conforme alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) o ai valori di fondo naturale prima del trattamento, quest’ultimo verrebbe qualificato come gestione di rifiuti — nello specifico, un’operazione di diluizione surrettizia — precludendo irreversibilmente la qualifica di sottoprodotto, anche qualora l’analisi post-trattamento dovesse rientrare nei limiti di legge.
Le condizioni
Per legittimare il trattamento, l’SNPA ha definito quattro condizioni vincolanti che devono trovare riscontro sia nel Piano di Utilizzo che nelle attività di cantiere. Innanzitutto, è prescritta una verifica analitica rigorosa, ex ante e in corso d’opera, del rispetto delle CSC o dei valori di fondo naturale secondo le metodologie degli Allegati 2, 4 e 8.
In secondo luogo, il proponente deve esplicitare nel Piano di Utilizzo la necessità tecnica dell’intervento e i benefici attesi in termini di prestazioni geo-meccaniche, definendo dettagliatamente la procedura di stabilizzazione in ossequio alle norme tecniche UNI EN 14227-1:2013 per garantire un corretto dosaggio del legante. Infine, devono essere adottate specifiche misure di mitigazione — quali la gestione della ventosità, la nebulizzazione o la prevenzione del dilavamento — per scongiurare impatti negativi sulle matrici ambientali, specialmente in presenza di calce viva.
Sotto il profilo procedurale, mentre nei progetti sottoposti a VIA o AIA la valutazione è rimessa all’istruttoria del Piano di Utilizzo, nei casi ordinari previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto, il trattamento deve essere espressamente contemplato e approvato all’interno del progetto edilizio, non bastando la sola dichiarazione sostitutiva.
Conclusione
La corretta gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta una delle sfide più complesse per le imprese operanti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Come evidenziato dai chiarimenti forniti dal SNPA, il confine tra la legittima valorizzazione di un sottoprodotto e l’illecita gestione di un rifiuto è estremamente sottile e basato su requisiti tecnici e temporali di stringente rigore. Una interpretazione errata delle norme o una carente documentazione procedurale possono esporre l’azienda a gravissime conseguenze, non solo di carattere amministrativo, ma anche penale.
Pertanto, si raccomanda vivamente alle imprese di non limitarsi a valutazioni tecniche isolate, ma di affidarsi a professionisti legali esperti in diritto ambientale, specializzati nella disciplina delle terre e rocce da scavo, per garantire la piena conformità di ogni fase progettuale ed esecutiva alla normativa vigente e alle future evoluzioni del Regolamento nazionale.
Ringraziamo per l’attenzione dedicata a questo approfondimento e invitiamo i lettori a commentare l’articolo e a condividere riflessioni o quesiti derivanti dalla pratica professionale.


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