L’attuale scenario internazionale, dominato da una profonda incertezza geopolitica legata al conflitto in Iran e alla conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, ha reso l’approvvigionamento di combustibili fossili estremamente difficile e costoso per l’intero continente. Questa crisi ha reso evidente quanto sia fragile il sistema energetico europeo, storicamente dipendente dalle importazioni da Medio Oriente, Africa e America.
Secondo il report “Energy Europe 2025″ di Eurostat, nel 2024 solo il 43% dell’energia disponibile è stata prodotta all’interno dell’UE, mentre il restante 57% è stato importato. Il mix energetico europeo risulta ancora fortemente sbilanciato verso i combustibili fossili, con i prodotti petroliferi al 38% e il gas naturale al 21%. L’Italia, in particolare, mostra una dipendenza dal gas naturale pari al 36%, una quota superiore alla media europea che sottolinea l’urgenza di una diversificazione strategica. In questo contesto, la normativa sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in Italia e la recente introduzione di procedimenti amministrativi semplificati e modelli unici nazionali non rappresentano solo una riforma burocratica, ma un pilastro fondamentale per snellire la burocrazia e garantire in breve termine l’indipendenza energetica nazionale.
1. Il Quadro Normativo Consolidato: D.Lgs. n. 190/2024 e D.Lgs. n. 178/2025.
Al 26 marzo 2026, la disciplina dei regimi amministrativi è governata dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER), integrato dalle disposizioni correttive del D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178.
Il principio cardine è quello dell’Interesse Pubblico Prevalente (Art. 3, D.Lgs. 190/2024), che riconosce agli interventi FER la natura di opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La giurisprudenza ha consolidato l’obbligo di una motivazione rafforzata per i provvedimenti di diniego, i quali devono recare ragioni concrete e dettagliate, superando la mera affermazione di un impatto estetico.
2. Modelli Unici e digitalizzazione: la piattaforma SUER.
L’adozione dei modelli unici nazionali (D.M. 11 dicembre 2025, n. 441) ha standardizzato la modulistica su tutto il territorio, eliminando le disparità regionali. Ogni istanza deve essere presentata tramite la piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) gestita dal GSE, che garantisce il principio once only e la tracciabilità dei dati.
Il proponente è ora tenuto a:
- Utilizzare i modelli per PAS (Allegato A del D.M. 441/2025) e AU (Allegato B del D.M. 441/2025).
- Rendere disponibili i modelli per gli impianti in attività libera entro cinque giorni dall’entrata in esercizio.
- Allegare documentazione tecnica rigorosa, inclusi gli shapefiles dell’impianto in formato EPSG4326 e il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).
3. Regimi Autorizzativi e semplificazioni per il “repowering“.
La normativa distingue tre percorsi principali basati sulla potenza e sulla localizzazione (Allegati A, B e C del T.U.):
- Attività Libera: Senza atti di assenso, con presentazione del modello unico al Comune.
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): Soggetta a silenzio-assenso in 30 o 45 giorni.
- Autorizzazione Unica (AU): Comprende VIA e varianti urbanistiche, con termine di conclusione di 120 giorni (sospesi per valutazioni ambientali).
Una novità rilevante introdotta dal correttivo 178/2025 è la semplificazione per il Repowering (Art. 9-bis), che riduce i tempi per l’ammodernamento di impianti esistenti, agevolando il potenziamento tecnologico senza alterare le condizioni sostanziali del sito.
4. Localizzazione: le “aree idonee” e le “zone di accelerazione”.
Il 2026 vede la piena operatività dei piani regionali per le Zone di Accelerazione (Art. 12, D.Lgs. 190/2024), adottati sulla base della mappatura nazionale del GSE. In queste zone, i progetti beneficiano di:
- Esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per i regimi minori.
- Esenzione dalla VIA per i grandi impianti, se conformi alla VAS del piano regionale. Esempi come la L.R. Abruzzo 8/2025 mostrano come le Regioni abbiano tipizzato le aree idonee (es. cave, discariche, aree entro 500m da zone industriali) e non idonee (es. zone protette, aree agricole di pregio).
5. Vigilanza e sanzioni.
Il rigore amministrativo è garantito da un apparato sanzionatorio pecuniario applicato dai Comuni:
L’installazione di impianti FER senza il titolo abilitativo richiesto, o in difformità dallo stesso, configura una violazione amministrativa (o penale, a seconda dei casi e della tipologia di area).
- Impianti in aree idonee: Il D.Lgs. 178/2025 intende facilitare l’installazione di impianti FER ma la mancanza di PAS o di AU in zone soggette a vincoli o non idonee può comportare un ordine di demolizione ed obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
- Sanzioni amministrative: Con questo aggiornamento normativo, le sanzioni amministrative in caso di violazioni in materia di installazione, in particolare se la PAS (necessaria per impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW, eolici fino a 60 kW) è assente o inefficace, sono state confermate ed aggiornate per garantire la conformità agli obiettivi PNIEC.
- Sanzioni per impianti a terra non ripristinati: Il mancato ripristino o la mancanza di autorizzazione, in caso di violazioni ambientali, può portare a sanzioni onerose, ad esempio tra 25.000 e 100.000 euro per impianto, oltre a sanzioni per ettaro non ripristinato.
- Assenza di AU: prevede una sanzione che va da 1.000 a 150.000 euro.
- Assenza di PAS: da 500 a 30.000 euro.
- Violazione vincoli fotovoltaico agricolo: da 1.000 a 100.000 euro.
Il D.Lgs. 178/2025 e il quadro del Testo Unico potenziato prevedono una vigilanza più stretta su:
- Aree Idonee: La vigilanza è rafforzata nelle aree idonee “ex lege” (art. 11-bis TU FER).
- GSE (Gestore Servizi Energetici): Il GSE svolge un ruolo di controllo per la corretta fruizione degli incentivi. Nel caso in cui, durante la vigilanza, emerga la mancanza dei presupposti (es. assenza di PAS/AU legittima), il GSE procede all’annullamento dei benefici e al recupero degli incentivi indebitamente percepiti.
- Comuni e Regioni: Vigilano sulla conformità urbanistica e ambientale delle PAS.
Conclusione
Lo stato dell’arte delle FER nel 2026 riflette un sistema normativo che ha recepito l’urgenza della sicurezza energetica. La standardizzazione dei modelli e la digitalizzazione tramite il SUER sono i pilastri che permettono all’Italia di accelerare verso la decarbonizzazione, bilanciando la tutela ambientale con la necessità vitale di ridurre la dipendenza dalle importazioni estere.


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