Impianti di cremazione per animali da compagnia: guida tecnica e giuridica all’iter autorizzativo
La crescente diffusione di strutture dedicate alla cremazione dei corpi di animali da compagnia solleva importanti quesiti sul piano giuridico, tecnico e amministrativo. In questo articolo, rivolto a professionisti del settore ambientale, enti pubblici e imprenditori privati, analizziamo dettagliatamente quale procedura autorizzativa sia necessaria per la realizzazione e la gestione di un impianto di incenerimento destinato ai sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 1, tra cui rientrano i corpi degli animali da affezione.
1. Qualificazione giuridica dei corpi di animali da compagnia
Ai sensi dell’art. 3, punto 1 e 8 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 , i corpi degli animali da compagnia sono qualificati come sottoprodotti di origine animale (SOA) e, più precisamente, come materiali di categoria 1, ossia ad alto rischio sanitario. L’art. 7 del medesimo Regolamento prevede la classificazione in tre categorie (alto, medio, basso rischio), mentre l’art. 12 definisce le modalità di smaltimento dei materiali di categoria 1, tra cui l’incenerimento “come rifiuto”.
In ambito nazionale, l’art. 185, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 (TUA) stabilisce che i SOA sono esclusi dal regime dei rifiuti “eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in impianti di produzione di biogas o compostaggio“. Pertanto, se destinati alla cremazione, i corpi degli animali da compagnia devono essere considerati rifiuti.
A ulteriore conferma, l’art. 237-bis e ss. del TUA disciplina in modo specifico gli impianti di incenerimento: questi impianti, anche se destinati esclusivamente a SOA, non possono essere sottratti al regime autorizzativo ambientale previsto per i rifiuti se effettuano operazioni di incenerimento.
2. Applicazione del regime dei rifiuti
Il nodo giuridico principale riguarda la sovrapposizione normativa tra la disciplina dei sottoprodotti di origine animale e la disciplina sui rifiuti. Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 qualifica i corpi degli animali da compagnia come SOA di categoria 1, riservando loro una gestione sanitaria separata dal circuito dei rifiuti, salvo eccezioni.
Tuttavia, l’art. 185, comma 2, lett. b) del TUA chiarisce che i SOA destinati all’incenerimento ricadono comunque nella disciplina dei rifiuti.
“Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto […] i sottoprodotti di origine animale […] eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica, o all’utilizzo in impianti di biogas o compostaggio.”
Per questo motivo, anche se un corpo animale è qualificabile come SOA, nel momento in cui viene destinato alla cremazione, esso diventa giuridicamente un rifiuto ai fini ambientali.
Secondo l’interpretazione prevalente, non si applica nemmeno l’esclusione prevista dalla lett. c) dello stesso articolo. Infatti, il termine “carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione” è riferito ad animali selvatici o abbattuti per motivi sanitari, non agli animali da compagnia.
Inoltre la definizione di “carcassa” nel Regolamento 1069/2009, art. 3, n. 4 è diversa da quella contenuta nel TUA.
Giurisprudenza a supporto
- Cass. Pen., Sez. III, n. 47690/2023 – ha confermato che gli scarti animali non gestiti secondo le regole dei sottoprodotti vanno trattati come rifiuti.
- TAR Piemonte, Sez. II, sent. n. 72 del 21 gennaio 2021 – ha affermato che i criteri regionali per la localizzazione degli impianti di cremazione sono vincolanti e che tali impianti devono rispettare la disciplina in materia di gestione dei rifiuti.
- TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 954 del 29 giugno 2015 – ha ribadito che un impianto di incenerimento, anche se gestisce SOA, è soggetto al regime autorizzativo ordinario previsto dal TUA per i rifiuti.
3. Il regime autorizzativo applicabile: art. 208 TUA e AIA
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, è necessario distinguere chiaramente tra:
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): riservata a impianti in regime semplificato (DM 5/2/1998), non applicabile a impianti che trattano SOA di Cat. 1 destinati all’incenerimento.
- Autorizzazione ex art. 208 TUA: procedura ordinaria per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. È l’iter corretto per impianti di incenerimento dei corpi di animali da compagnia.
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): necessaria se l’impianto supera le soglie dell’Allegato VIII alla Parte II del TUA (es. >10 t/giorno di rifiuti pericolosi) o rientra nelle attività IPPC.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): richiesta se l’impianto rientra nelle soglie di cui agli Allegati III o IV Parte II del TUA, o se localizzato in aree protette o sensibili.
4. Ulteriori obblighi e competenze
- Parere sanitario da parte della ASL veterinaria competente (Reg. CE 1069/2009);
- Compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria;
- Tracciabilità dei SOA e obblighi di registrazione;
- Rispettare le Linee guida regionali (es. Regione Abruzzo, DG21_167/2014).
Conclusione
Chiunque intenda realizzare un impianto per la cremazione dei corpi degli animali da compagnia — siano essi soggetti pubblici, tecnici progettisti o operatori privati — dovrà avviare una procedura autorizzativa ex art. 208 TUA, con possibile AIA e/o VIA, in quanto l’impianto tratta rifiuti speciali (SOA Cat. 1 destinati all’incenerimento).
L’AUA non è applicabile a tali impianti.
Questo articolo si propone di essere un riferimento operativo per tecnici, funzionari e amministratori pubblici, aiutandoli a orientarsi con chiarezza nella disciplina autorizzatoria di settore.
L’articolo è stato redatto da ambientelex.it come approfondimento tecnico-giuridico e riflette una lettura interpretativa delle normative e pronunce giurisprudenziali disponibili alla data di pubblicazione. Non costituisce parere legale vincolante.
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