Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies c.p.

Condotta abusiva, assenza di autorizzazioni e interpretazione estensiva.

Il concetto di condotta abusiva nel contesto dei reati ambientali, in particolare per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), va interpretato in modo ampio e non si limita alla mera assenza di autorizzazioni. Una condotta può essere considerata abusiva anche quando viola leggi statali o regionali, o prescrizioni amministrative, anche se non direttamente legate all’ambito ambientale. L’abusività deve essere valutata in relazione agli altri elementi costitutivi del reato, come la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico di ingiusto profitto. Di conseguenza, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può sussistere anche in presenza di autorizzazioni, se la gestione dei rifiuti diverge significativamente dall’attività autorizzata, mentre potrebbe anche non configurarsi in caso di mancanza meramente formale di autorizzazioni, se questa non è causalmente collegata agli altri elementi del traffico illecito.

Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.

Cassazione penale, sez. III, del 15/05/2024, n. 35108.

La Corte di appello di L’Aquila, con Sentenza del 27.04.2023, ribaltando e riformando la sentenza di assoluzione del 4.12.2018 del Tribunale di Teramo, dichiarava colpevoli il legale rappresentate di una società di servizi per la raccolta di oli vegetali esausti, la sua collaboratrice ed un dipendente trasportatore/operatore, del reato p. e p. all’art. 452-quaterdecies c.p. -Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e li condannava, il primo, a due anni di reclusione, oltre pene accessorie, e gli altri 2 imputati alla pena di un anno di reclusione oltre pene accessorie.

Per l’annullamento della sentenza proponevano due distinti ricorsi per cassazione i predetti imputati.

Il gestore e la sua collaboratrice articolavano, con atto congiunto, quattro motivi di censura.

Con il primo deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. in quanto non ricorreva, nel caso di specie, nessuno dei requisiti strutturali indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l’integrazione del reato.

La Corte di appello, inoltre, aveva ritenuta la loro responsabilità nonostante il Giudice di primo grado avesse escluso la natura abusiva dell’attività svolta dalla società Adriatica Ambiente. La società, adducevano, era regolarmente autorizzata allo smaltimento di oli esausti, aveva prelevato i rifiuti per i quali era stata autorizzata ed il quantitativo del prodotto prelevato e depositato non superava quanto previsto nell’autorizzazione. I rifiuti erano stati depositati con le modalità indicate nell’autorizzazione, non erano stati smaltiti in modo illecito e non era stato provocato alcun danno ambientale.

La falsificazione dei FIR e la circostanza che gli oli esausti erano stati prelevati con modalità certamente non condivisibili, atteso che al prelievo erano autorizzate altre aziende concorrenti, non potevano comportare la realizzazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti contestato ma, semmai una eventuale violazione di natura civilistica. La Corte di appello, dunque, aveva errato nell’attribuire natura certificativa ai FIR non potendo la loro falsità o l’inserimento in essi di dati falsi essere posti a base della responsabilità dei ricorrenti per il delitto loro ascritto.

Con il secondo motivo deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di condanna che riformava una precedente pronuncia assolutoria e che, pertanto, avrebbe dovuto essere caratterizzata da una motivazione rafforzata del tutto assente nel caso in esame. La Corte di appello non aveva accertato l’abitualità delle violazioni, non aveva indicato se i rifiuti trattati esorbitavano i quantitativi autorizzati, se erano stati ingenti e non aveva nemmeno tenuto conto che la società era autorizzata al trattamento, era autorizzata a trattare detti rifiuti e non aveva superato i limiti dell’autorizzazione.

La motivazione rafforzata avrebbe dovuto, invece, indicare le prove assunte in primo grado e, soprattutto, dare conto delle ragioni della condanna con la disamina degli istituti sostanziali e processuali che avevano portato al ribaltamento della decisione primo grado.

La Corte territoriale, invece, in poche righe aveva soltanto affermato che il delitto oggetto di condanna -le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti- non necessitava di un danno ambientale verificato essendo un reato di pericolo presunto e che a nulla rilevava che la società fosse provvista di autorizzazione a trattare quel tipo di rifiuti e che i FIR non erano veritieri. Il Tribunale, al contrario, aveva invece ben esaminato tali aspetti escludendo la sussistenza del reato non ritenendo decisiva la circostanza che i dati inseriti nei formulari non fossero veri tenuto conto che il totale dei rifiuti prelevati non superava quello previsto dall’autorizzazione.

Con il terzo e quarto motivo, di ordine strettamente procedural-penalistico, deducevano la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione non avendo la Corte di appello proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, doverosa in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, e la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il dipendente/trasportatore articolava, dal canto suo, quattro motivi d’appello.

Con il primo deduceva il difetto di motivazione in punto di accertamento della condotta materiale attribuitagli in concorso con gli altri imputati. Lamentava, nello specifico, che la Corte di appello aveva rinviato alla pronuncia del Tribunale di Teramo affermando che il Giudice di primo grado aveva accertato i fatti nella loro materialità, quando invece, dalla lettura della sentenza di assoluzione appariva evidente il contrario non avendo, il Tribunale, espresso alcun percorso logico-giuridico rappresentativo in punto di accertamento delle condotte materiali contestate, avendo anzi assolto gli imputati per insussistenza del fatto, sotto il profilo della natura non abusiva della gestione, e non avendo nemmeno effettuato un buongoverno logico delle prove.

Inoltre, affermava che la sentenza del Tribunale era assolutamente mancante di motivazione in punto di accertamento del quantitativo “extra” di rifiuti, della loro provenienza “illecita” e della consistenza “ingente” dei medesimi, non avendo il primo Giudice neppure approssimativamente indicato il numero dei trasporti addebitabili al dipendente, mero autista addetto al ritiro degli oli, circostanza – quest’ultima – che non implicava l’accertamento della commissione dei fatti contestati, non essendo sufficienti a integrare il concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti i due soli episodi riportati nella sentenza di primo grado, l’uno relativo al recupero fraudolento di oli esausti, l’altro al furto di oli usati.

Nemmeno la Corte di appello, dal canto suo, aveva dato conto del percorso logico-giuridico in base al quale aveva ritenute sussistenti le condotte materiali ascritte in concorso a tutti gli imputati ed in particolare al ricorrente, né del carattere abusivo della gestione e della quantità ingente dei rifiuti.

Con il secondo motivo deduceva il difetto assoluto di motivazione in punto di accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e, in particolare, del dolo specifico di profitto del ricorrente perché non veniva spiegato in che modo il ricorrente, semplice autista quindi mero esecutore di ordini ricevuti, fosse portatore di un proprio dolo di profitto o fosse consapevole o avesse agevolato quello di altri.

Con il terzo motivo deduceva la violazione del canone di giudizio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” sancito dall’art. 533 cod. proc. pen. con specifico riferimento alle quantità di rifiuti trattati.

Con il quarto motivo deduceva la prescrizione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dovendosi aver riguardo alla data di effettiva consumazione dello stesso e non a quella della sua contestazione.

I ricorsi sono stati ritenuti totalmente infondati.

Questi i capi di imputazione.

Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio, insieme ad altri due imputati, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 260 D.Lgs. n. 152 del 2006 (oggi 452-quaterdecies cod. pen.) perché, agendo in concorso tra loro,

– il legale rappresentante della società Adriatica Ambiente Sas, organizzatore e capo del sodalizio criminoso, nonché firmatario in entrata all’impianto dei FIR contenenti dati in tutto o in parte dati falsi e diretto beneficiario dei vantaggi economici conseguenti: (i) alla sottrazione illecita di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto in danno di aziende concorrenti titolate al ritiro in base a convenzioni sottoscritte con enti pubblici/attività commerciali, quantificabili in almeno 44.560 chilogrammi, per un valore commerciale di Euro 35.000 circa per il solo anno 2012 provenienti dalla raccolta pubblica, ed in altri 200.000 kg circa gestiti senza documentarne la provenienza, in parte sottratti alle aziende concorrenti per un controvalore dì circa 160.000 Euro; (ii) ai risparmi sui costi altrimenti dovuti per la corretta gestione e/o smaltimento dei rifiuti raccolti e prodotti durante l’esercizio della propria attività costituiti dalla cosiddetta “acqua e grassetto” di porchetta quantificabili in circa 34.000 kg;

– la collaboratrice/dipendente aziendale, firmataria dei FIR e curatrice delle scritture ambientali della predetta azienda;

– l’autista quale dipendente dell’azienda e materiale esecutore della maggior parte delle sottrazioni illecite di rifiuti non documentate dai formulari, firmatario di FIR attestanti prelievi mai effettuati e/o con quantità superiori a quelle realmente prelevate, contribuendo attivamente e consapevolmente al conseguimento dei vantaggi economici aziendali derivanti dall’attività delittuosa, anche attraverso l’uso di mezzi di trasporto, spazi aziendali, attrezzature e strumenti anche di effrazione messi a disposizione dal gestore;

gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto e acqua/grassetto di porchetta:

– omettendo di verificare ripetutamente in entrata all’impianto la correttezza dei documenti accompagnatori del rifiuto raccolto, in violazione di quanto stabilito dalle prescrizioni autorizzative;

– formando ed utilizzando ripetutamente false scritture ambientali (formulari di identificazione del rifiuto -FIR-, registri di carico e scarico e M.U.D.) o senza documentare sulle predette scritture le quantità raccolte, trasportate e/o smaltite e comunque gestite in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorizzazione e in assenza di essa, non garantendo il monitoraggio dei rifiuti in violazione dell’art. 188-bis, commi 1 e 2, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, effettuando una gestione dei rifiuti con ripetuta violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006;

– prelevando ripetutamente e indebitamente quantità non ben definibili, ma comunque ingenti, di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto proveniente da utenze domestiche stoccato nei contenitori stradali pubblici del Comune di Roseto in violazione di quanto stabilito dagli artt. 198 e 55 D.Lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, in assenza di autorizzazione di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il fatto veniva contestato come commesso dall’anno 2011 al mese di settembre del 2013.

Così gli ermellini.

Dalla lettura della sentenza di primo grado risultava che la società Adriatica Ambiente era regolarmente autorizzata al prelievo e trasporto di oli esausti nel suo impianto e alla loro messa in riserva in due serbatoi di 27,5 tonnellate ciascuno per un totale di 55 tonnellate.

Era stato accertato, a seguito di denunzia di una impresa concorrente, che la società provvedeva alla raccolta di oli esausti conferiti o prodotti da operatori economici convenzionati con altre imprese, al di fuori, cioè, di un rapporto contrattuale.

Ciò avveniva in vari modi: scassinando i contenitori, aspirando l’olio dai contenitori stessi oppure ancora ingannando l’operatore economico facendogli credere di essere dipendenti dell’impresa realmente convenzionata. A queste attività materiali erano dediti e deputati gli autisti nei cui camion erano stati rinvenuti lucchetti nuovi, strumenti atti all’effrazione dei contenitori, agende contenenti i quantitativi degli oli abusivamente prelevati. In particolare, ogni automezzo era dotato di un’agenda nella quale venivano annotate le quantità giornaliere di olio esausto prelevato e l’impresa concorrente effettivamente titolata a farlo. Presso lo stabilimento della Adriatica Ambiente erano state rinvenute persino le insegne delle società concorrenti verosimilmente utilizzate dagli autisti per trarre in inganno i privati conferitori.

Veniva, altresì, accertato che, oltre ai due serbatoi autorizzati allo stoccaggio degli oli, erano presenti altri sette contenitori di circa un metro cubo ciascuno non autorizzati tutti contenenti oli e grassi.

I due serbatoi autorizzati contenevano 12 tonnellate di liquidi di provenienza non documentata nel registro di carico e scarico, i FIR recavano dati falsi, comprese le targhe degli automezzi e ciò, a parere del Tribunale, per mascherare l’esubero di olio esausto presente nelle cisterne. Taluni FIR documentavano prelievi effettuati da parte di automezzi che in quelle date risultavano essere rimasti fermi in azienda (come dai GPS di ogni automezzo).

Sulla base di questi dati il primo Giudice aveva ritenuto l’insussistenza del reato. Ancorché pacifica la natura ingente dei rifiuti complessivamente gestiti dalla società Adriatica Ambiente Sas, il Tribunale aveva tuttavia escluso la natura abusiva dell’attività svolta. Secondo il Tribunale di Teramo non appariva rilevante la mancanza dei FIR o la loro non corrispondenza a vero, trattandosi di documenti di natura privatistica, bensì il fatto che la Adriatica Ambiente fosse comunque autorizzata al ritiro e allo stoccaggio degli oli usati senza limiti quantitativi e che, di conseguenza, non v’era stata alcuna lesione o messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice.

Nel ribaltare la pronuncia assolutoria, la Corte di appello, invece riteneva, sulla base degli stessi dati di fatto indicati dal Tribunale, la natura abusiva dell’attività svolta dalla Adriatica Ambiente e l’esistenza del pericolo presunto necessari e sufficienti all’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., non rilevando, ai fini della abusività, né la natura privatistica dei FIR né il fatto che l’impresa fosse titolare di autorizzazione alla gestione degli oli usati i quali erano destinati alla vendita a terzi (di qui anche la sussistenza del dolo di profitto).

Quanto alle responsabilità individuali, la Corte di appello aveva ritenute provate quelle di tutti gli imputati: del legale rappresentante della società e organizzatore del “sodalizio criminoso” nonché sottoscrittore di alcuni FIR falsi, della dipendente responsabile della contabilità che compilava i FIR relativi agli oli conferiti dai singoli automezzi disponendone lo scarico all’interno delle cisterne e dell’autista che, oltre ad aver ammesso di aver posto in essere le condotte a lui addebitate su ordine del gestore, era autore materiale dei prelievi per due dei quali era stato anche arrestato in flagranza del reato di furto e condannato con sentenza irrevocabile.

La Corte di cassazione prima di esaminare e rilevare la totale infondatezza dei singoli ricorsi ha offerto alcune preziose considerazioni relativamente al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L’art. 452-quaterdecies cod. pen. è stato inserito nel titolo Sesto-bis del Libro II del codice penale dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103).

La norma replica pedissequamente il corrispondente art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 21/2018, che, a sua volta, replicava l’art. 53-bis, D.Lgs. n. 22 del 1997, aggiunto dall’art. 22, legge 23 marzo 2001, n. 93.

Lo scopo dell’incriminazione delle condotte in esso previste, ed in particolare della loro elevazione a delitto, risponde all’esigenza di prevenire e reprimere il fenomeno delle cd. ecomafie non necessariamente realizzato in forma associata.

Si tratta di reato offensivo dell’ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, che può ritenersi consumato indipendentemente dal conseguimento dell’ingiusto profitto, purché si compiano le condotte previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 30612 del 25/05/2022; Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017).

La condotta materiale consiste, alternativamente, nel cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Tali condotte non sono sufficienti a integrare la fattispecie delittuosa di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: è altresì necessario che siano poste in essere: a) con più operazioni; e b) attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative.

In assenza di tali requisiti la condotta del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti non integra il delitto in questione. È sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto, come detto, la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell’ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023; Sez. 3, n. 32739 del 15/06/2023).

Nella definizione di gestione, rientra qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche l’attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia (Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006 secondo cui la condotta delittuosa non può ritenersi agganciata alla nozione di “gestione” di cui all’art. 183, lett. n, del D.Lgs. n. 152 del 2006, né limitata ai casi in cui l’attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023).

Il requisito dell’allestimento di mezzi richiede la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016; Sez. 4, n. 39150 del 27/09/2022).

Non si richiede, tuttavia, l’esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l’attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011; Sez. 3, n. 26614 del 12/07/2012 secondo cui il trasporto ordinario e continuativo di propri rifiuti non pericolosi, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa, integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 se effettuato in assenza di iscrizione dell’impresa all’albo nazionale dei gestori ambientali, ancorché nelle forme semplificate di cui al comma 8 dell’art. 212 del decreto medesimo).

In quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ha natura di reato abituale proprio che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016) e si consuma con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015).

Ne consegue che: a) la prescrizione del reato comincia a decorrere solo dalla cessazione dell’attività organizzata; b) la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017; Sez. 3, n. 26606 del 28/05/2021).

Oggetto materiale delle condotte del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente sono rifiuti in quantità ingenti (Sez. 3, n. 40945 del 21/10/2010 nel senso che il delitto in questione trova applicazione anche con riferimento a quella particolare categoria di rifiuti costituita dai veicoli fuori uso, disciplinata dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, non esaurendo né sostituendo tale ultimo decreto ogni ipotesi sanzionatoria relativa alla disciplina dei rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006.).

Avuto riguardo alla natura abituale del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l’ingente quantità deve riferirsi necessariamente al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019; Sez. 3, n. 46950 del 10/11/2016). Il requisito della ingente quantità, però, non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’abusiva gestione di rifiuti (Sez. 6, n. 30373 del 18/03/2004).

Sulla base di questi presupposti la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 260, D.Lgs. n.152/2006, per violazione dell’art. 25 Cost. sul presupposto dell’asserita indeterminatezza del concetto di “ingente quantità di rifiuti”, essendo al contrario senz’altro possibile definire l’ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta (Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007).

Le condotte del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire ingenti quantitativi di rifiuti sono qualificate dalla loro abusività.

La natura abusiva qualifica anche la condotta di altri delitti contro l’ambiente (artt. 452-bis452-quater452-sexies cod. pen.).

In termini generali, la condotta è “abusiva” non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017; Sez. 3, n. 26007 del 25/04/2019 in tema di abuso del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità,).

Con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto.

Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata (Cass. Pen. Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, secondo cui sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzate di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto -cosiddetta attività clandestina -, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale);

dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013).

Ai fini della integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso; il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non è strutturato come reato d’evento. Né una diversa conclusione può trarsi dalla previsione del ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo che si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012; Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017 afferma che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose per l’ambiente solo ove si sia accertata la specifica sussistenza di siffatte conseguenze).

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusivamente dolosa.

È perciò necessario, in primo luogo, che l’agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell’oggetto della condotta come rifiuti; b) della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa. L’agente deve altresì porre in essere una qualsiasi delle condotte punite nella consapevolezza che siano frutto di più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Ove manchi la consapevolezza anche solo di uno di questi elementi della fattispecie, anche se per errore di fatto, l’agente può rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, delle contravvenzioni di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006) o di trasporto illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n. 152 del 2006).

Ai fini della integrazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è altresì necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose.

In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998; Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023 nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015); può essere di tipo “accrescitivo” (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013).

Nello specifico di attività aziendali, il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica) ma anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale (Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017 ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale).

Il carattere ingiusto del profitto non deriva dal “quomodo” dell’esercizio (abusivo) dell’attività, bensì dal fatto che l’intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (sul punto Sez. 3, n. 45598 del 2005, secondo cui il requisito dell’ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici).

Il Collegio ricorda altresì che l’impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (secondo Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019 il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti).

È stato precisato che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021).

I ricorsi del gestore e della sua collaboratrice.

La Corte riteneva il primo motivo infondato.

Era, infatti, certo che la Adriatica Ambiente attraverso le condotte materialmente poste in essere dagli autisti, ordinate e organizzate dal gestore, con la collaborazione della dipendente, avesse gestito ingenti quantitativi di olio vegetale esausto al di fuori (ed in violazione) dell’autorizzazione concessa. Nel far ciò aveva falsificato i FIR ed omessa la documentazione relativa alla provenienza dell’olio illecitamente sottratto alle ditte concorrenti.

Che i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) all’epoca della consumazione del reato avessero natura di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo era  circostanza assolutamente irrilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Ciò che ha avuto rilievo è stata, infatti, la strumentalità della falsificazione dei FIR alla gestione abusiva del rifiuto sia sotto il profilo della creazione della apparente liceità del suo trasporto sia sotto il profilo della sottrazione del rifiuto al controllo della sua gestione. Nel caso di specie, la creazione di falsi FIR si era dimostrata strumentale a creare l’apparenza della legittimità del trasporto di oli sottratti ad altre imprese concorrenti che Adriatica Ambiente non era legittimata a (e non poteva quindi) gestire.

Così come parimenti irrilevante è stato ritenuto il non superamento della quantità di rifiuti che la Adriatica Ambiente avrebbe potuto stoccare: il punto non è stata la quantità in sé di rifiuti che l’impresa poteva legittimamente gestire ma le quantità di rifiuti abusivamente gestite in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione. Si è trattato di rifiuti che la società semplicemente non poteva gestire in base ai contratti e alle convenzioni stipulati da altre imprese concorrenti con i produttori degli oli esausti; non per caso, infatti, l’autista era stato condannato per furto perché colto a svuotare contenitori di oli esausti che dovevano essere prelevati e gestiti da altre imprese. Di poi costituiva altro dato di fatto che all’atto del controllo presso la Adriatica Ambiente non risultasse giustificata la presenza di 12 tonnellate di rifiuti.

Anche il secondo ed il terzo motivo, di natura strettamente procedurale, sono stati ritenuti infondati.

La Corte ha ribadito che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con analisi critica seguita da convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Sicché il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza… (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 e n. 42033 del 17/10/2008).

Secondo la Corte, nel caso di specie, restato immutato il quadro probatorio, la Corte di appello si  era limitata ad una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti posti dal Tribunale a fondamento della pronuncia assolutoria sostanzialmente stigmatizzando l’errore di diritto nel quale era incorso il primo Giudice che aveva sostenuto la diversa rilevanza giuridica dei medesimi fatti ancorandoli, però, alla sola fase del ritiro fraudolento o violento degli oli esausti senza prendere in considerazione l’intero quadro. Né vi è stata, da parte del pubblico ministero, alcuna sollecitazione, in appello, ad una diversa valutazione della prova dichiarativa.

Il giudice d’appello che procede alla “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bìs cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023).

La Corte di appello de L’Aquila, dunque, si era limitata a correggere l’errore di diritto nel quale era incorso il Tribunale di Teramo.

Anche il quarto motivo, sulla presunta carenza della motivazione della quantificazione della pena è stato considerato generico e manifestamente infondato, in quanto, sostanzialmente, se è vero che gli indici di commisurazione della pena di cui all’art. 133, cod. pen., forniscono al giudice l’armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell’imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa, è altrettanto vero che la quantificazione della pena non può né essere frutto di scelte immotivate o arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche. Quel che conta, in ultima analisi, è che dell’uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.). È stato, inoltre, precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015).

Il ricorso dell’autista.

La Corte di appello ha considerato totalmente infondati tutti i motivi di censura.

Quanto al primo motivo, gli ermellini hanno ribadito che il Tribunale di Teramo aveva assolto gli imputati con la formula “il fatto non sussiste” non perché avesse ritenuto la materiale insussistenza delle condotte loro ascritte, ma perché aveva ritenuto, erroneamente, assente un elemento costitutivo del reato: la natura abusiva della gestione dei rifiuti. Né era vero che il Tribunale si fosse limitato a elencare le prove utilizzate ai fini della decisione senza ricostruire compiutamente i fatti, le responsabilità dei singoli, la natura abusiva dell’attività svolta dalla Adriatica Ambiente, la quantità ingente di rifiuti trattati.

La difesa dell’autista, secondo la Corte, aveva provato ad offrire una fallace (ri)lettura alternativa e parcellizzata degli elementi di prova valutati in sede di merito per ricostruire la vicenda; elementi dei quali non ha nemmeno dedotto il travisamento.

Secondo la Corte sia il Tribunale che la Corte di appello avevano concordemente ricostruito, sul piano storico, i fatti nei termini sopra indicati, divergendo nella loro valutazione giuridica.

Priva di alcun pregio s’è dimostrata la censura difensiva secondo la quale gli elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della sua decisione “non rappresentano un percorso logico argomentativo effettivo e compiuto circa l’accertamento della commissione delle condotte materiali ascritte agli imputati, singolarmente e congiuntamente, né circa la ricorrenza degli specifici elementi materiali del reato costituiti da gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti. E tantomeno in capo all’autista”.

Tanto più che la stessa Corte di appello evidenziava che il ricorrente aveva ammesso di avere posto in essere le condotte a lui ascritte su indicazione del gestore e che era già stato irrevocabilmente condannato per due prelievi furtivi di olio esausto sottratto alle aziende concorrenti.

In ogni caso, in ordine alla natura ingente dei rifiuti trattati, ferma restando la indifferenza delle quantità di volta in volta illecitamente o fraudolentemente prelevate, già il primo Giudice aveva desunto il dato complessivo in base alle quantità indicate nelle agende rinvenute in ogni automezzo, aggiungendo che vi era piena coincidenza “tra le voci riportate in tali agende e le quantità di oli registrati in ingresso e delle quali non era stato possibile ricostruire la provenienza”.

Ad ogni buon conto, ha sottolineato il Collegio, che, erano stati rivenuti nelle cisterne ulteriori circa 13 tonnellate di liquidi di provenienza non documentata che, comunque, hanno costituito una quantità ingente.

Quanto alla falsità dei FIR, già in primo grado era stato accertato che molti erano stati compilati in giorni nei quali i mezzi, come dimostrato con i dati dei GPS, erano rimasti fermi (constatazione ripresa e fatta propria dalla Corte di appello) senza che il ricorrente sul punto abbia preso specifica posizione.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato.

La finalità di profitto dell’abusiva gestione (ovverosia la vendita degli oli sul mercato dei biocarburanti) è stata acclarata dalle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva effettuato le indagini e delle quali non è stato mai dedotto il travisamento.

La volontaria adesione del ricorrente a questo progetto e la consapevolezza che la propria condotta fosse strumentale al conseguimento di tale profitto sono state desunte non solo dalle sue dichiarazioni ma anche dalla presenza delle agende e dal fatto che egli aveva concorso a porre in essere le condotte di illecito/fraudolento prelievo per due delle quali è stato anche irrevocabilmente condannato per furto.

Del resto, ricorda la Corte, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019).

Ne consegue che risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di profitto purché sia consapevole dì contribuire con la sua condotta all’altrui perseguimento di tale profitto.

Anche il terzo motivo, sostanzialmente identico al secondo e terzo motivo dei primi due imputati, è stato ritenuto manifestamente infondato.

Stesso dire per il quarto motivo, abbarbicato sul calcolo dei termini di prescrizione del reato che in rubrica era datato al 2013.

Sul punto, i Giudici hanno ricordato alla difesa che ai fini del calcolo della prescrizione, bisogna considerare la cessazione della condotta.

Trattandosi di delitto inserito nell’elenco di quelli attribuiti, dall’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., alla competenza del procuratore della Repubblica distrettuale, opera il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’art. 157, sesto comma, cod. pen. Ed invero, il delitto di cui all’art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006 era stato inserito nell’elenco di cui al comma 3-bis dell’art. 51 cit. dall’art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, prima ancora, dunque, dell’inizio della condotta (contestata come avviata nel 2011). La continuità normativa tra il delitto di cui all’art. 260 cit. e quello di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ha reso, dunque, applicabile il raddoppio del termine di prescrizione a tutte le condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge n. 136, cit., non avendo rilevanza, in senso contrario, il fatto che per l’intero titolo VI-bis del libro secondo del codice penale il raddoppio del termine di prescrizione sia stato espressamente inserito dall’art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68, non potendosi applicare tale raddoppio prima dell’entrata in vigore della legge n. 68, cit., ai soli delitti contro l’ambiente diversi da quello di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.

P.Q.M. la Corte ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.