L’impianto che produce emissioni scarsamente rilevanti non è assoggettato a preventiva autorizzazione sicché potrebbe essere vietato solo se si accerti e si provi che esso produce un impatto odorigeno, e dunque inquinamento, non tollerabile.
Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 29/04/2024, n. 3874; (data ud. 29/02/2024).
Impatto odorigeno dei fumi di cucina del ristorante. – Il gestore di un ristorante ubicato al piano terra di un condominio impugnava il provvedimento del Comune di Aversa con il quale l’amministrazione, a seguito di un sopralluogo effettuato nei locali cucina, aveva disposta l’interdizione del convogliamento dei fumi di cucina nelle bocchette/griglie di evacuazione che, ai sensi del Regolamento comunale e delle relative norme di attuazione, avrebbero dovuto essere canalizzati in apposite canne fumarie.
Il Tar per la Campania, sede di Napoli, in sede di gravame della ordinanza comunale, disponeva una verificazione incaricando l’ARPA Campania di:
– valutare se l’esercizio di ristorazione poteva utilizzare per l’espulsione dell’aria dalle cucine, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti/filtranti per lo smaltimento dei fumi (nello specifico, filtri a carboni attivi);
– accertare l’idoneità degli impianti filtranti, quanto al grado di abbattimento del livello di emissione inquinanti (dovendosi evitare, altresì, che l’aria esausta, fumi e odori si propaghino ai piani superiori) secondo la normativa vigente in materia.
L’ARPAC depositava apposita relazione con la quale rappresentava, relativamente agli odori, che:
– al momento, non esistono strumenti o apparati tecnologici aspiranti/filtranti in grado di azzerare completamente l’impatto odorigeno presso i ricettori più vicini, in quanto, come noto dalla letteratura tecnica, molte delle sostanze odorigene presentano dei valori di soglia olfattiva (minima concentrazione alla quale una sostanza viene percepita dall’olfatto) estremamente bassi, talvolta anche inferiori ai limiti di rilevabilità strumentali e, per tale ragione, rilevabili, secondo la norma UNI EN 13725 2022, solo mediante l’utilizzo di panel test con rinoanalisi;
– all’atto del sopralluogo, è stata verificata la presenza dei carboni attivi ed il loro corretto posizionamento e dalla documentazione acquisita si evince che la sostituzione dei carboni attivi avviene con cadenza adeguata di circa quattro mesi.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione terza, con sentenza n. 5166 del 20/11/2023 respingeva il gravame in quanto risultava, in via assorbente, indimostrata allo stato e a prescindere dalla normativa di matrice comunitaria applicabile, l’efficacia degli impianti alternativi installati ai fini della riduzione e/o abbattimento e della inibizione alla propagazione dell’aria esausta (fumi e odori di cucina del ristorante) all’esterno e ai piani superiori, dovendo quindi gli stessi essere incanalati in canne fumarie, come disposto dall’art. 30 del R.E.C..
Il ristoratore proponeva ricorso al Consiglio di Stato articolando tre motivi:
Con il primo eccepiva la violazione degli artt. 271 e 272 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alle Delibere G.R. Campania n. 243 dell’8.5.2015 e n. 465 del 18.7.2017 e la violazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova.
L’impianto di aspirazione e filtraggio con carboni originava emissioni odorigene scarsamente rilevanti (fumi e odori di cucina del ristorante) agli effetti dell’inquinamento atmosferico e pertanto non poteva essere assoggettato a preventiva autorizzazione. L’impianto di aspirazione, quindi, avrebbe potuto esser vietato soltanto se l’Amministrazione avesse accertata la produzione di inquinamento non tollerabile, che nel caso di specie anche l’ARPAC non aveva rilevato.
Con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 del c.c. in punto di onere della prova in quanto l’impianto di aspirazione era stato autorizzato e, dunque, era onere dell’Amministrazione provare la presenza di emissioni inquinanti non tollerabili.
Con il terzo lamentava la violazione di legge dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza di primo grado avrebbe preteso una prova impossibile quale è quella di provare che l’aria proveniente dall’impianto di assorbimento in uso si attestasse entro un preciso range normativamente fissato, che, tuttavia, non esisteva. L’accertamento sulla tollerabilità delle emissioni olfattive, inoltre, avrebbe dovuto esser rimesso all’accertamento del giudice civile.
L’appello è stato ritenuto fondato.
I giudici di palazzo Spada condividendo le argomentazioni e le conclusioni della Relazione ARPAC hanno rilevato che:
a) l’attività di ristorazione, ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. non è sottoposta ad autorizzazione poiché dal punto di vista atmosferico (e quindi ambientale) le emissioni prodotte dall’attività sono scarsamente rilevanti;
b) la previsione normativa è corroborata dalla circolare esplicativa della Regione Campania del 10/02/2012 in base alla quale le medesime attività non sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e non hanno obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività;
c) l’art. 30 del R.E.C. (oggetto dell’impugnativa) è risalente nel tempo e non contempla esattamente l’ipotesi dei vapori e dei fumi delle attività di ristorazione laddove prevede che “i camini degli impianti artigianali e industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore (…) idonee a evitare l’inquinamento atmosferico”;
d) non sono applicabili le norme tecniche sulle caratteristiche costruttive e funzionali degli apparecchi ad accumulazione di acqua calda funzionanti a gas – UNI 7139-1973 – né la norma UNI 7129-2015 che fissa i criteri di evacuazione dei prodotti della combustione;
Stando così le cose e non essendo classificabili come inquinanti i fumi e gli odori derivanti dall’attività del locale, il Collegio ha precisato che la prova della intollerabilità dell’impatto odorigeno dei fumi di cucina del ristorante spetta agli abitanti del Condominio ed attiene al tema delle immissioni e della loro tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c.; con la duplice conseguenza che: i) il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; ii) la prova -o quanto meno un principio di prova- circa la il superamento del limite di tollerabilità deve essere dato da chi lo assume ai sensi degli artt. 2697 ss. c.c..
Per le suindicate motivazioni l’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è stato ordinato l’accoglimento del ricorso di primo grado.


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