RIFIUTI – La differenza tra reato permanente e istantaneo nel deposito incontrollato di rifiuti, criteri e conseguenze giuridiche. Dies a quo del termine di prescrizione.

In relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti, è importante distinguere tra natura permanente e istantanea dell’illiceità dell’azione. Se l’attività illecita prelude al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, il reato è considerato permanente e si conclude solo con il completamento di queste fasi successive al momento dell’abbandono. Al contrario, se l’attività illegale riflette semplicemente una volontà di sbarazzarsi dei rifiuti senza ulteriori azioni di gestione, e questa azione non implica un coinvolgimento continuo nel recupero o smaltimento, allora il reato è considerato istantaneo con effetti potenzialmente permanenti (nella situazione specifica del trattamento dei fanghi da parte di un depuratore comunale, il deposito dei rifiuti era connesso al successivo recupero o smaltimento, con il completamento della bonifica che aveva determinato la cessazione del reato. Pertanto, la condotta in questione doveva essere considerata permanente e fermata alla data in cui è stata completata la bonifica). 

Cassazione penale sez. III – 09/07/2024, n. 33281

A seguito di giudizio abbreviato il responsabile dell’Ufficio tecnico ambientale del Comune veniva condannato alla pena di 3.000,00 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006 per avere, in concorso con altri, omesso di provvedere al caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore del Comune determinando l’accumulo di fanghi prodotti dal trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, fino alla data del completamento della bonifica.

Il responsabile impugnava la sentenza e la Corte d’Appello la rigettava.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.

Con un unico motivo denunciava, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato ascrittogli per prescrizione, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata, in via di subordine, all’atto della formulazione delle conclusioni innanzi alla Corte d’Appello, posto che il relativo termine quinquennale, trattandosi di reato contravvenzionale, era certamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata, anche volendolo computare a far tempo dalla data del completamento della bonifica.

Il Giudice di legittimità riteneva il ricorso fondato.

Premetteva che il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente se l’attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, oppure, invece, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l’attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta  fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011 – 01, che, in motivazione, ha precisato che, ai fini dell’accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell’agente; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410 – 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632 – 01; Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916 – 01).

Sulla scorta di questo motivo, la Corte, osservava che, nel caso in esame, la condotta collegata al trattamento dei fanghi prodotti dal depuratore comunale, era certamente prodromica al successivo recupero o smaltimento, dei rifiuti abbandonati, non essendovi elementi per ritenere che vi fosse una volontà esclusivamente dismissiva, cosicché andava considerata permanente e cessata al momento della bonifica.

Il relativo termine quinquennale, era decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché risultava fondato il rilievo del ricorrente circa la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ascrittogli da parte della Corte d’Appello, essendo il relativo termine interamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.