In tema di reati concernenti la gestione dei rifiuti, l’inosservanza delle prescrizioni ambientali dovuta a “decifit” strutturali imputabili a precise scelte del legale rappresentante dell’impresa rende lo stesso direttamente responsabile della violazione pur in presenza di una delega di funzioni.
Cassazione penale, sez. III – 10/04/2024, n. 30930
L’ inosservanza delle prescrizioni ambientali nell’impianto di trattamento rifiuti comporta la responsabilità penale del legale rappresentante anche in presenza di deleghe di funzioni.
Il legale rappresentante di una S.p.A. ricorreva per l’annullamento della sentenza che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, dell’ammenda per il reato di cui all’art. 29 quaterdecies, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, quale l.r.p.t. della Società, aveva esercitato l’impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti in violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Abruzzo.
In particolare: a) aveva depositato i rifiuti anche all’esterno delle aree previste per lo stoccaggio; b) le emissioni emesse dal biofiltro superavano il parametro ammoniaca.
Il ricorrente deduceva, nel dedotto motivo di diritto, la inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, lamentando che la propria condanna si sarebbe fondata sulla mera, oggettiva posizione di legale rappresentante della società in assenza di violazione di norme cautelari, nemmeno contestate. Il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della presenza, in azienda, di persona rivestita di funzioni apicali (il direttore tecnico responsabile dell’impianto) che avrebbe dovuto segnalare all’amministratore unico e/o agli enti preposti (l’ARTA) il cattivo funzionamento del biofiltro.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per motivi strettamente procedurali. La Corte, però, non mancava di pronunciarsi nel merito del motivo di diritto dedotto ritenendolo generico e manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, perché al ricorrente venivano contestate due violazioni dell’autorizzazione mentre le sue censure si concentravano solo su una delle due, le emissioni in atmosfera, negligendo completamente la violazione concernente i rifiuti depositati in gran quantità (tonnellate, afferma il Tribunale) al di fuori delle aree dell’azienda.
In secondo luogo, il Giudice di primo grado aveva fatto corretta applicazione dell’insegnamento di legittimità (ignorato dal ricorrente) secondo il quale, in materia ambientale, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa : a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite (Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Rv. 278879-01, secondo cui tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato; nello stesso senso Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 2008, Rv. 238980-01; Sez. 3, n. 5242 del 23/04/1996 Rv. 205104-01, secondo cui la “personalizzazione” della responsabilità, riconoscendo la legittimità della delega e l’autonomia dei poteri-doveri del delegato, è configurabile anche nella materia ambientale. I criteri per ritenere legittima ed applicabile la medesima vanno individuati sotto due profili. Sotto l’aspetto oggettivo sono: – le dimensioni dell’impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità; l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica; – l’esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima; uno specifico e puntuale contenuto della delega. Sotto l’aspetto soggettivo vanno considerati: – la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto delegato; – il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento dell’attività del delegato; l’insussistenza di una richiesta d’intervento da parte del delegato; la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato).
Secondo la giurisprudenza più recente, in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità” (Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197 – 01, in tema di reato previsto dall’art. 29-quattuordecies D.Lgs. n. 152 del 2006).
Ancor più recentemente si è affermato che, in tema di reati ambientali, l’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della “culpa in vigilando” (Sez. 3, n. 17174 del 03/03/2020 Rv. 279013-01, che ha escluso la violazione del dovere di controllo del delegante, in considerazione al fatto che al delegato erano ascritte irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti del tutto marginali, derivanti da modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale).
Oltretutto, nel caso di specie si trattava di deficit strutturali che riguardavano persino le modalità di controllo degli scarichi effettuate con modalità diverse da quelle indicate nell’AIA da parte di un laboratorio incaricato direttamente dall’impresa e, dunque, dal suo legale rappresentante (cfr. sul punto, Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, Rv. 265345 – 01, secondo cui anche in caso di valida ed efficace delega, resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa Europea).
Sulla scorta dei suddetti presupposti la Corte sanciva che: Non è perciò sufficiente dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” (così il ricorso) se contestualmente non è provata l’esistenza di una delega di funzioni nei termini e modi indicati; fermo restando che, come detto, la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato.
Per detti motivi veniva pronunciata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


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