In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256,comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva.
Tra i due reati, si verifica un fenomeno di “progressione criminosa”, risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva.
Cassazione penale sez. III – 10/07/2024, n. 33287
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per i reati di cui al capo A) perché estinti per prescrizione e, riconosciuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Milano, in riferimento al più grave reato di cui al capo A), rideterminava la pena applicata allo stesso in anni 2 mesi 6 di arresto, 16.000,00 Euro di ammenda, con aumento di ulteriori 4.000 Euro a titolo di continuazione con la predetta sentenza.Limitava, infine, la confisca, disposta dal Tribunale di Milano, alla sola area corrispondente alla quota di comproprietà dell’imputato del capannone dove erano stati depositati i rifiuti.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi di impugnazione. In appresso, i tre motivi di più stretta pertinenza “ambientale”.
1- Il ricorrente deduceva la violazione di legge, in relazione agli articoli 157 e 161 cod. pen. e art. 129 cod. proc. pen, dell’art. 256, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006 in relazione alla intervenuta prescrizione del reato di deposito incontrollato di rifiuti e la contraddittorietà della motivazione.
La sentenza, nel dare atto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla natura permanente o istantanea del reato di deposito incontrollato di rifiuti, ne negava la natura permanente, ma poi concludeva in senso opposto, condividendo la tesi accusatoria secondo cui i depositi incontrollati di rifiuti andavano considerati come reato permanente. La contraddizione era acuita alla luce di quanto dichiarato dalla sentenza in cui si dava atto dell’orientamento più recente sulla natura istantanea del reato (che del resto non era stato contestato come abituale).
Ed infatti, l’assenza di qualsivoglia evidenza circa la destinazione allo smaltimento o al recupero dei rifiuti rinvenuti evidenziava la destinazione all’abbandono dei rifiuti. Non poteva quindi farsi applicazione dei criteri indicati dalla Corte milanese, secondo cui la sistematica pluralità di azioni e la reiterata utilizzazione di un unico sito deponeva per la natura permanente del reato (Cass. n. 32305/2022).
La sentenza stessa, del resto, dichiarava a chiare lettere l’insussistenza in capo all’indagato di una organizzazione aziendale in grado di stoccare temporaneamente rifiuti per poi convogliarli tempestivamente alla sede di smaltimento.
Inoltre, secondo il ricorrente non era detto che le condotte di deposito incontrollato fossero coincidenti con quelle di deposito abusivo, potendo essere molte di meno, in un lungo arco temporale, né era dato conoscere le quantità ogni volta trasportate.
Sussistevano, pertanto, incertezze su entrambi i requisiti di permanenza del reato indicati dalla Corte milanese. Per tali motivi erano quindi prescritte tutte le condotte poste in essere.
2- Con altro motivo censurava la violazione della disciplina del reato continuato in relazione agli aumenti operati per continuazione in riferimento al reato di abbandono di rifiuti rispetto al reato di discarica abusiva. Secondo il ricorrente la Corte di appello aveva erroneamente proceduto ad aumentare la pena per l’articolo 256, comma 2 senza dare contezza di come avesse calcolato tale aumento.
La sentenza aveva considerato esclusivamente la condotta di cui al comma 3 dell’articolo 256 e, per la continuazione interna, di cui al comma 1 lettere a) e b), ma non aveva considerato il comma 2 del medesimo articolo, in palese contraddizione rispetto a quanto indicato sia nel capo di imputazione che nella stessa sentenza.
La sentenza, che si discostava di un anno dal minimo edittale previsto per il comma 3 dell’articolo 256, avrebbe dovuto ben specificare l’entità dell’aggravio rispetto ad una specifica continuazione interna per le condotte di abbandono o deposito incontrollato non dichiarate prescritte. Altrimenti avrebbero dovuto dichiarare assorbente il reato di discarica rispetto a quelle di abbandono.
3- L’imputato deduceva, inoltre, la violazione dell’articolo 240 cod. pen. (confisca), in relazione all’art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione. La sentenza nulla motivava in ordine alle ragioni che avevano portato a confermare la confisca del capannone e del suo contenuto, a nulla valendo il richiamo alla sentenza di primo grado, che però, nella parte richiamata, si riferiva alle sole statuizioni civili. Quanto al capannone, non vi era dubbio che l’attività di abbandono si era svolta unicamente nel piazzale e non nel capannone, difettando quindi il nesso di pertinenzialità con il reato. Quanto agli oggetti contenuti nel capannone, la sentenza impugnata rinviava a quella di primo grado, che tuttavia motivava solo con riferimento ai rifiuti contenuti nel capannone e non anche ai beni ivi custoditi.
La Corte riteneva infondati tutti i motivi.
Quanto al primo motivo in questa sede preso in esame, il Collegio evidenziava che il provvedimento impugnato non faceva buon governo dei principi che regolano il concorso apparente di norme. Ed infatti, come noto, esso viene solitamente risolto in dottrina alla luce del criterio di “specialità” e, talvolta, secondo quello della “sussidiarietà” o della “consunzione”. La giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è consolidata nel rilevare che l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302).
In tale ipotesi si verifica, a fronte di un unico fatto di reato, una “tipicità plurima”, che però è solo apparente, perché solo una sarà la norma che provvederà alla concreta qualificazione e sanzione del fatto stesso. Tale duplice tipicità potrà essere “originaria” o “sopravvenuta”, a seconda se la coesistenza tra le due norme incriminatrici si verifichi ab initio o solo in un momento successivo.
Nel caso in esame, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica un fenomeno di duplice tipicità (apparente) sopravvenuta, quando una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegue nel tempo in forme quantitativamente più importanti, progredendo verso la discarica abusiva. Entrambi i reati hanno, infatti, in comune la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo era stato rinvenuto principalmente nelle “dimensioni dell’area occupata”, nella “quantità dei rifiuti depositati” (Sez. 3, n. 19864 del 07/04/2022, Catalano, n.m.; Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 – 01, in motivazione).
Recentemente, con altra decisione la Corte ha evidenziato (Sez. 3, n. 686 del 14/12/2023, dep. 2024, Torelli, n.m.) che la discarica abusiva si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata:
– l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; – l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali;
– la definitività del loro abbandono;
-il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.
Pertanto, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale – come nel caso di plurimi conferimenti – oppure, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco, nel reato di abbandono differisce la condotta che è “meramente occasionale”, ciò essendo desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive, e dalla quantità dei rifiuti abbandonati (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914).
In altre parole, se ai fini della configurabilità del reato di discarica abusiva è irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918 – 01), ove tali attività siano presenti, pur in presenza di condotte occasionali sarà configurabile il reato di cui all’articolo 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006.
L’abbandono di rifiuti è quindi configurabile solo nel caso di condotta estemporanea e meramente occasionale e, anche in tale ipotesi, solo laddove la condotta abbia ad oggetto quantitativi modesti, aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche. In tutti gli altri casi sarà configurabile il reato di discarica abusiva.
Si è pertanto in presenza di un caso di “progressione criminosa” (che si configura quando la progressione determina la modificazione del titolo del reato e consiste non solo nella intensificazione della medesima attività, ma determini il trapasso a diversa fattispecie più grave, per quanto connessa, implicante la prima; v. sul punto Sez. 4, n. 48528 del 25/10/2023, Cusimano, n.m.; Sez. 5, n. 18667 del 03/02/2021, F., Rv. 281250; Sez. 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675) che può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che il reato di discarica, in quanto più grave, “contiene” quello meno grave di abbandono di rifiuti.
Non a caso, nell’ipotesi in esame, la sentenza della Corte d’appello chiariva che la sentenza di primo grado aveva qualificato i fatti di cui al capo A) “come realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata ex articolo 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, in continuazione con raccolte non autorizzate di rifiuti, sia pericolose che non pericolose, ex articolo 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006” e riconosciuto “l’assorbimento nei reati di cui al capo A) delle contestazioni ai sensi dell’articolo 256, comma 2, in relazione al comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolare di impresa di cui al capo G), nonché di trasporto non autorizzato di rifiuti di cui al capo C)”.
Secondo il Collegio, dunque, all’assorbimento, delle condotte di trasporto abusivo e abbandono o deposito incontrollato, avrebbe dovuto far seguito l’applicazione del solo regime sanzionatorio, e prescrizionale, del reato assorbente.
Pertanto, erroneamente (e benevolmente) la Corte di appello aveva proceduto a rideterminare la pena dichiarando la prescrizione di parte delle condotte che, per effetto della riqualificazione operata dalla prima sentenza, avevano cessato di esistere in quanto tali (per effetto della applicazione delle norme sul concorso apparente di norme coesistenti) ed erano confluite (già nella sentenza di primo grado) nel solo reato di discarica abusiva, unico da considerare anche ai fini prescrizionali.
La doglianza era dunque rivolta ad un capo di sentenza che aveva applicato una indebita (e benevola) riduzione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado e, di conseguenza, risultava inammissibile per difetto di interesse.
Anche il secondo motivo veniva ritenuto manifestamente infondato.
Secondo il Collegio, la Corte territoriale aveva confermato l’assorbimento del reato di cui all’articolo 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006, in quello di cui al successivo comma 3 tanto è vero che di esso non vi è traccia nella quantificazione della pena, in cui la continuazione interna è stata applicata solo in relazione all’articolo 256, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia, il giudice dell’appello aveva ritenuto di diminuire la pena, “come se” il reato assorbito e quello assorbente fossero uniti sotto il vincolo della continuazione (il che non è) e parte dei reati assorbiti fossero prescritti, mentre non aveva operato alcun aumento in continuazione per il reato di cui all’articolo 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006.
Il terzo motivo veniva ritenuto inammissibile.
Quanto al capannone, sia l’imputazione sub A) che la stessa sentenza avevano precisato che la realizzazione della discarica abusiva era avvenuta in parte all’interno del capannone e in parte sul piazzale ad esso antistante, per cui correttamente era stata disposta la confisca dello stesso in quanto “strumento del reato”. Quanto agli altri oggetti, per un verso il ricorso non ne conteneva neppure l’indicazione precisa, difettando della necessaria specificità mentre per altro verso, la sentenza impugnata precisava, con riferimento agli unici oggetti menzionati specificamente, che il “bobcat” era stato utilizzato per spianare i rifiuti e per farsi largo tra di essi, e il camion per effettuare i trasporti, per cui correttamente erano stati confiscati in quanto “corpo” o “strumento” del reato (cose mediante le quali il reato viene commesso).
I Giudici della cassazione rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Lascia un commento