DL 8 agosto 2025, n. 116: le nuove disposizioni in materia di contrasto alle attività illecite sui rifiuti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, il legislatore interviene in maniera drastica e complessiva sul quadro repressivo in materia di gestione dei rifiuti. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo, reca “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

Ai fini di questo contributo, ci concentreremo esclusivamente sulla parte dedicata alla lotta all’illegalità nel settore rifiuti, che costituisce senza dubbio il cuore pulsante della riforma.

1. Le modifiche al Testo Unico Ambientale

L’articolo 1 del decreto è quello di maggiore rilievo: attraverso una fitta serie di modifiche al d.lgs. 152/2006 (TUA), il legislatore ridefinisce il sistema penale dei rifiuti.

Una prima innovazione riguarda l’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 TUA). Oltre alle sanzioni già previste, viene introdotta la possibilità di applicare sanzioni accessorie che possono spingersi fino alla sospensione e, nei casi più gravi o di reiterazione, alla cancellazione dall’Albo. Questa misura colpisce direttamente il settore del trasporto dei rifiuti, poiché l’iscrizione all’Albo costituisce presupposto imprescindibile per lo svolgimento dell’attività. La conseguenza è evidente: un autotrasportatore che incorra in violazioni penali rischia non solo la condanna, ma anche la perdita del titolo abilitativo con effetti dirompenti sulla continuità dell’attività economica.

L’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti

Il decreto interviene poi in maniera organica sulla disciplina dell’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, riscrivendo l’art. 255 e introducendo due nuove fattispecie incriminatrici. L’articolo 255, ora rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi”, mantiene la struttura contravvenzionale, ma ne inasprisce il trattamento sanzionatorio e soprattutto introduce un aggravamento specifico quando la condotta è posta in essere nell’ambito di un’attività di impresa. In tal caso le sanzioni, sia pecuniarie sia detentive, vengono innalzate in misura significativa. Inoltre, quando l’abbandono avviene tramite veicoli a motore, si prevede la sospensione della patente di guida e persino la confisca del veicolo, segnalando la volontà del legislatore di colpire con fermezza le condotte di smaltimento abusivo su strada.

Accanto a questa norma, il decreto inserisce due nuove figure di reato: l’art. 255-bis, dedicato all’“Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”, e l’art. 255-ter, che disciplina l’“Abbandono di rifiuti pericolosi”. In entrambi i casi non si tratta più di contravvenzioni, ma di veri e propri delitti puniti con la reclusione. Il passaggio da contravvenzione a delitto non è un mero tecnicismo: implica l’allungamento dei termini di prescrizione, l’applicabilità delle misure cautelari personali e reali e l’esclusione, come vedremo, di istituti deflattivi come la tenuità del fatto. Le nuove disposizioni colmano, dunque, una lacuna del sistema previgente, che non differenziava a sufficienza tra l’abbandono episodico di un rifiuto e condotte più gravi, sistematiche o poste in essere con rifiuti pericolosi.

La gestione illecita

Ancora più radicale è la trasformazione dell’art. 256 TUA, il reato “principe” della gestione non autorizzata di rifiuti. La norma, che per decenni è stata la contravvenzione più contestata in materia ambientale e il principale reato presupposto ex d.lgs. 231/2001, diventa ora anch’essa un delitto. Chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero in assenza di titolo abilitativo rischia la reclusione fino a cinque anni, con aggravanti specifiche se i rifiuti sono pericolosi o se l’attività è condotta con veicoli a motore. In quest’ultimo caso si aggiungono, ancora una volta, la sospensione della patente e la confisca del mezzo. È abrogato, invece, il comma 2 dell’articolo, relativo all’abbandono in ambito di impresa, ora assorbito nella nuova disciplina degli artt. 255 e seguenti. Resta invariato il comma 4 sulle prescrizioni amministrative, così come il comma 5 sulla miscelazione vietata, che sorprendentemente non è stato trasformato in delitto. Il comma 3, concernente la discarica abusiva, viene invece integralmente riscritto: anche questa fattispecie diventa delitto, con pene più elevate e con la confisca obbligatoria dell’area interessata.

Il decreto non trascura neppure l’art. 256-bis, dedicato alla cosiddetta “combustione illecita di rifiuti”, introdotto anni fa sull’onda dell’emergenza nella “Terra dei Fuochi”. La norma rimane un delitto, ma viene profondamente modificata con l’inserimento di nuove aggravanti, soprattutto in relazione al pericolo concreto per la salute e l’ambiente e all’eventuale commissione del fatto in siti già contaminati. Si tratta di un adeguamento anche alle pressioni provenienti dall’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che avevano rimproverato all’Italia l’insufficienza delle misure repressive contro i roghi di rifiuti.

Le modifiche investono poi l’art. 258, relativo agli obblighi documentali (MUD, registri e formulari di identificazione rifiuti). Le violazioni restano di natura amministrativa, ma con un significativo aumento delle sanzioni pecuniarie e l’introduzione di sanzioni accessorie quali la sospensione della patente e dell’iscrizione all’Albo. Particolarmente rilevante è la sorte del comma 4, che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario: non è più una contravvenzione collegata al falso ideologico ex art. 483 c.p., bensì un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni, accompagnato dalla confisca del veicolo.

Un’analoga trasformazione in delitto riguarda l’art. 259, ora rubricato “Spedizione illegale di rifiuti”. Oltre a sostituire una rubrica più coerente, il legislatore aggiorna i riferimenti normativi richiamando sia il regolamento (CE) n. 1013/2006 sia il nuovo regolamento (UE) n. 2024/1157 in materia di spedizioni transfrontaliere. In questo modo, il TUA si allinea al nuovo quadro europeo, prevedendo la reclusione fino a cinque anni per chi effettua spedizioni illegali.

Infine, l’articolo 1 introduce due nuove disposizioni generali: l’art. 259-bis, che prevede un’aggravante quando i delitti ambientali sono commessi nell’esercizio di un’attività di impresa, con un rinvio espresso all’art. 9 del d.lgs. 231/2001 in tema di sanzioni interdittive; e l’art. 259-ter, che disciplina i “delitti colposi in materia di rifiuti”, prevedendo pene ridotte rispetto al dolo. Si tratta di innovazioni di rilievo, perché segnalano la volontà di colpire in modo particolare le condotte di impresa e al contempo di tipizzare espressamente le ipotesi di colpa, finora lasciate alla disciplina generale.

2. Interventi sul codice penale e di procedura penale

L’art. 2 del decreto modifica alcune norme del codice penale. In particolare, viene esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) ad alcune delle nuove fattispecie ambientali, con l’effetto di impedire che condotte ritenute gravi possano essere archiviate come bagatellari. Si interviene poi sugli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies c.p., aggravando ulteriormente le pene per i reati connessi al traffico illecito di rifiuti e alla detenzione di materiali radioattivi.

L’art. 3 del decreto amplia l’istituto dell’“arresto in flagranza differita” (art. 382-bis c.p.p.), rendendolo applicabile anche a numerosi reati ambientali in materia di rifiuti. Ciò significa che sarà possibile procedere ad arresto non soltanto nell’immediatezza del fatto, ma anche sulla base di documentazione video o fotografica acquisita entro un arco temporale definito.

Sempre sul versante procedurale, l’art. 4 estende alle fattispecie ambientali di nuova coniazione la disciplina delle operazioni sotto copertura di cui alla legge n. 146 del 2006, strumento investigativo finora riservato a reati di criminalità organizzata e traffici internazionali. Con questa scelta il legislatore segnala chiaramente di voler trattare i reati in materia di rifiuti come vere e proprie attività criminali organizzate.

L’art. 5, infine, interviene sulle norme del codice antimafia, consentendo l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e personali anche in relazione ai reati ambientali appena modificati, consolidando la saldatura ormai storica tra ciclo dei rifiuti e interessi mafiosi.

3. La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Una delle novità di maggiore impatto riguarda l’art. 6 del decreto, che modifica l’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Le nuove disposizioni non solo innalzano le sanzioni pecuniarie, ma soprattutto introducono l’ipotesi dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività nei casi più gravi, quando l’ente sia stabilmente utilizzato per la commissione di reati ambientali. È una novità assoluta, che potrebbe avere effetti devastanti per le imprese coinvolte, arrivando a minacciarne la stessa sopravvivenza economica.

Questa scelta legislativa, inoltre, anticipa in parte l’impatto della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che dovrà essere recepita nei prossimi mesi e che prevede un rafforzamento ulteriore delle responsabilità delle persone giuridiche. Gli operatori saranno quindi costretti a rivedere in profondità i propri modelli organizzativi e i sistemi di compliance.

4. Le modifiche al codice della strada

Un’ultima area di intervento riguarda il codice della strada. Il decreto modifica alcune disposizioni in materia di accertamento e sanzioni relative ai rifiuti abbandonati da veicoli, sia in sosta che in movimento. L’obiettivo è rendere più efficace il contrasto ai fenomeni, molto diffusi, del “lancio” o abbandono di sacchi e materiali da automobili e furgoni, attraverso la possibilità di contestazioni anche da remoto e con l’applicazione delle sanzioni accessorie sulla patente.

5. Considerazioni conclusive

Il quadro che emerge dal D.L. n. 116/2025 è quello di una riforma sistematica e severa, che segna un vero cambio di passo nella politica criminale in materia di rifiuti. Trasformare in delitto gran parte delle fattispecie tradizionalmente contravvenzionali, introdurre aggravanti specifiche per l’impresa, estendere le misure di prevenzione antimafia e ampliare le responsabilità 231 fino all’interdizione definitiva sono tutte scelte che collocano i reati ambientali al centro dell’agenda repressiva nazionale.

Se ciò potrà tradursi in un’effettiva diminuzione delle condotte illecite, come auspica il legislatore, dipenderà dalla capacità delle procure e delle forze di polizia di utilizzare in maniera efficace i nuovi strumenti investigativi e di sostenere processi complessi. Sul versante delle imprese, la riforma impone una profonda revisione dei sistemi di controllo interno, della catena di tracciabilità e dei rapporti con trasportatori e subappaltatori. In ogni caso, il segnale politico-criminale è chiaro: la gestione illecita dei rifiuti non è più trattata come una “semplice” contravvenzione amministrativa, ma come un delitto vero e proprio, con conseguenze penali e patrimoniali di grande rilievo.