bonifica sito contaminato

La competenza degli Enti Locali nella bonifica dei siti contaminati.

Il “botta e risposta” del 2023 tra la Corte Costituzionale e il Legislatore nazionale sulla competenza degli Enti Locali nelle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel 2023 con la sentenza N. 160 del 24 luglio 2023 la Corte Costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo l’articolo 5 della Legge Regione Lombardia del 27 dicembre 2006, N. 30, recante «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34– collegato 2007»  nella parte in cui delegava  «alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, che il legislatore statale ha, con l’articolo 242 del d.lgs. 152/06, attribuito esclusivamente alle Regioni».

Il TAR Lombardia Sez. di Brescia con ordinanza del 9 agosto 2022, n. 123 R.Ord. 2022 invocava il giudizio di legittimità costituzionale nel processo tra una S.p.A. ed il Comune di Monticelli Brusati.

Secondo il Collegio bresciano la disposizione censurata contrastava con l’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in relazione all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U.A.). Il legislatore regionale aveva erroneamente assegnato ai Comuni le funzioni amministrative e le competenze decisionali relative ai procedimenti di bonifica in palese violazione della riserva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali» ex articolo 117, comma 2, lettera s), Cost.

In pratica l’art. 5 della L.R. in parola, secondo la Consulta, era in contrasto con gli articoli 198 e 242 del T.U.A. che, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati, attribuisce alle Regioni il compito di approvare tutti gli atti della procedura, previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi.

Così il Giudice delle leggi: «Come già rimarcato da questa Corte, la potestà legislativa esclusiva statale sancita dall’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale (sentenza n. 189/2021).

Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia».

Come noto, infatti, il legislatore statale ha riservato in via esclusiva alle Regioni la funzione amministrativa in materia di bonifica dei siti inquinati (articoli 198 e 242, d.lgs. n. 152/2006); materia di bonifica ricompresa nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex multis sentenza Corte cost. n. 251 e n. 86 del 2021 e n. 50 del 2023).

Del resto, in ragione dell’esclusività sopra richiamata, l’articolo 198, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, attribuisce ai Comuni soltanto il potere di «esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni, definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge».

Né il diverso disegno distributivo di cui all’art. 5 della norma regionale, secondo la Corte, poteva trovare legittimazione  dalla  disciplina in materia di “bonifica dei cosiddetti siti orfani per il recupero e la riqualificazione del suolo” contenuta nel PNRR, laddove all’art. 1, comma 4, lettera o) del D.L. N. 77 del 2021 si distingue tra i «soggetti attuatori pubblici», ovverosia regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e i «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. E ciò perché, nello specifico caso del D.L. N. 77/21 è proprio la legge statale ad attribuire alle regioni il potere di conferire ai soggetti “attuatori esterni” -ovverosia i Comuni- attività e funzioni di natura. amministrativa.

Per questi motivi, il 23 luglio 2023, la Consulta dichiarava l’illegittimità dell’art. 5, L.R. Lombardia, del 27 dicembre 2006, N. 30.

La competenza degli Enti Locali nella bonifica dei siti contaminati

Senonché, appena censurata dalla Corte Costituzionale la citata L.R. Lombardia, veniva pubblicato (in G.U. – Serie Generale – 10 agosto 2023, N. 186) il Decreto-Legge 10 agosto 2023, N. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

Detto decreto-Legge all’art. 22 rubricato “Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti”, (ri)stabiliva che: «1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette» .

In buona sostanza “tornavano in pieno vigore” tutte quelle leggi regionali, come la lombarda, che avevano trasferito ai Comuni le funzioni amministrative di cui all’articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006. Tornava, dunque, la competenza degli Enti Locali alle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati.

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