Incorre in responsabilità penale la società che conferisce i propri rifiuti ad un’altra società non autorizzata e priva di competenze per l’espletamento dell’incarico di gestione. I principi della precauzione, dell’azione preventiva della correzione danni ambiente e del “chi inquina paga”.
Cassazione penale, sez. III, 27 agosto 2024, ud. 15 maggio 2024, n. 33144
Nella gestione dei rifiuti, se un soggetto affida i propri rifiuti ad altro soggetto per lo smaltimento ha il dovere di seguirne il ciclo di gestione ed accertarne la regolarità. Il conferitore è gravato dal dovere di verificare che l’affidatario sia titolare delle necessarie autorizzazioni e che abbia le competenze tecniche richieste per il corretto espletamento dell’incarico: in caso di violazione viene affermata la responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo .
L’amministratore di una società veniva condannato a titolo di concorso con l’amministrazione di un’altra società per il reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a), e 2, D.Lgs. n. 152/2006 perché l’altra società realizzava un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (nella fattispecie oli esausti di origine vegetale) per un quantitativo di 25.000 litri, superando il limite dei 5.000 litri autorizzati, e perché effettuava operazioni non autorizzate di recupero dell’olio vegetale in violazione di quanto previsto dall’allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998.
L’imputato ricorreva per cassazione sostenendo che il Tribunale -nel contestare il deposito incontrollato di rifiuti sulla base del fatto che la società conferitaria, proprietaria del sito e dotata delle autorizzazioni per lo stoccaggio, avesse ecceduto la quota autorizzata di 5.000 litri- non aveva motivato le ragioni del proprio convincimento mancando di dare contezza del perché quanto accaduto in seno alla società affidataria dei rifiuti dovesse imputarsi anche alla propria società ricorrente che era restata del tutto estranea alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti.
Parimenti apparente, secondo il ricorrente, risultava la motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’elemento soggettivo del reato: i Giudici di merito non avevano evidenziato per quali motivi avessero ritenuta sussistente la consapevole volontà dell’imputato di stoccare l’olio in eccedenza rispetto ai limiti autorizzati, nonché in ordine alle modalità di conservazione dei rifiuti.
Secondo il ricorrente nessun rimprovero di negligenza, imprudenza o imperizia potevano essergli rivolti per via dell’assoluta mancanza di poteri sul controllo delle quantità e sulle modalità gestionali della ditta conferitaria, essendosi questi affidato ad un soggetto giuridico professionista nel settore.
Con il secondo motivo di ricorso l’imputato deduceva la contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova relativamente ad atti del processo che, se presi in considerazione, avrebbero consentito di addivenire a conclusioni opposte a quella adottata dal Tribunale. I giudici di merito non avevano considerato la circostanza che tutte le operazioni di smaltimento dei rifiuti erano state effettuate in via esclusiva dalla società affidataria dei rifiuti, mentre la società ricorrente si era occupata esclusivamente della raccolta e del conferimento a deposito di oli esausti. I Giudici non avevano nemmeno considerato che il capannone, ove era stoccato l ’ olio in eccedenza, fosse di proprietà esclusiva della società di gestione rifiuti, tanto che, al suo interno, operavano soltanto i dipendenti della predetta società e non anche i dipendenti della società ricorrente.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso.
Secondo gli ermellini la motivazione della sentenza era corretta e non contraddittoria laddove aveva ritenuta configurata la prova dell’elemento oggettivo del reato col rinvenimento, all’interno e vicino al capannone interessato, di un quantitativo di olio esausto non correttamente stoccato e di molto superiore al quantitativo massimo di stoccaggio autorizzato pari ad un massimo di 5.000 litri.
La sentenza riteneva raggiunta la prova dell’elemento soggettivo in quanto il ricorrente era risultato consapevole sia dei limiti di stoccaggio dell’autorizzazione della affidataria cia delle modalità gestionali ed esecutive del deposito degli oli difformi da quelle prescritte dalla legislazione ambientale; ciò sapeva in quanto da tempo collaborava con la società affidataria come risultava dai controlli documentali.
In materia di gestione, infatti, l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisce, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell’esistenza in capo ai medesimi affidatari delle necessarie autorizzazioni e competenze per il corretto espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.
Il soggetto che affidi propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento ha, dunque, l’onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertarne la regolarità, gravato dal dovere di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per l’espletamento dell’incarico, da valutarsi in concreto, caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzatture e degli impianti utilizzati nell’attività di stoccaggio.
La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita da tutti gli enti (siano essi pubblici o privati) ed anche da persone fisiche e giuridiche mediante un’azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi inquina, paga” ai sensi dell’art. 191, comma 2, TFUE.
La censura del ricorrente, tesa a dar rilievo ad una lettura diversa delle risultanze probatorie, è rigettata perché non aveva raggiunto l’obiettivo di disarticolare il costrutto argomentativo della decisione impugnata. L’impugnazione era accampata su dati irrilevanti a fronte, invece, di una sentenza fondata sulla prova documentale della collaborazione tra le due società e, in ogni caso, sulla culpa in eligendo nell’affidamento del rifiuto ad un soggetto terzo operante al di fuori dei limiti dell’autorizzazione e con modalità illegali.
Il ricorso veniva dunque respinto.


Lascia un commento