Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge Ambiente 2024 recante «Disposizioni urgenti per la tutela dell’ambiente e del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».
Dette misure sono racchiuse in 10 dei 12 articoli di cui è composto il Decreto Legge Ambiente 2024
Il Decreto-Legge Ambiente 2024 (D.L. 17 ottobre 2024, n. 153) introduce le cd. misure urgenti. Tra queste figurano le misure per l’economia circolare, tese a centrare gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU che l’Italia intende promuovere attraverso la implementazione di azioni di recupero di rifiuti e di riutilizzo di materiali di scarto e con le misure dirette alla lotta contro i fenomeni ambientali violenti come gli “eventi metereologici violenti” e la siccità estrema che negli ultimi anni hanno flagellato la nostra la penisola. Vengono, altresì, varate misure che rendono più effettive la tutela del suolo e la lotta contro il dissesto idrogeologico.
Art.1: Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali
Il presente articolo ha come obiettivo primario quello di rafforzare l’affidabilità e la sostenibilità tecnica ed economica di quei progetti relativi ai programmi di preminente interesse strategico e ciò al fine di garantire una crescente diffusione delle energie rinnovabili e la cd. sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per agevolare la loro realizzazione, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze comunitarie per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC), il D.L. riconosce “precedenza” ai progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile ed ai progetti fotovoltaici.
Art. 2: Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti
La ricerca e la produzione degli idrocarburi devono, necessariamente, tener conto delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e, allo stesso tempo, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo l’articolo 2 è volto ad assicurare la certezza del quadro normativo di riferimento.
Il comma 2 prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non e’ consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché’ non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento».
Al comma 3 viene inoltre specificato che sarà compito delle amministrazioni competenti, in caso di rilascio di proroghe alle concessioni di coltivazione di idrocarburi, «tener conto delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento».
Art. 3: Misure urgenti per la gestione idrica
Per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici l’art. 3 apporta diverse modificazioni ed integrazioni alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA).
All’articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria».
Le acque affinate sono acque reflue domestiche o industriali già trattate conformemente alla normativa unionale che vengono sottoposte ad ulteriore trattamento in un apposito impianto di affinamento. Il “riuso” dell’acqua affinata determinerà la diminuzione dell’approvvigionamento di acqua dalle risorse idriche così permettendo il ravvenamento e l’accrescimento dei corpi idrici sotterranei.
Art. 4. Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare
Il comma 2 dell’articolo 4 apporta modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ex multis all’art. 212 TUA, dopo il comma 16, è inserito il seguente: «16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.».
Viene istituito un nuovo gruppo di lavoro presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare, per assicurare il raggiungimento dei goals previsti dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Sono previste nuove misure volte all’ampliamento di «attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato».
Con il decreto legge Ambiente 2024 si semplificano anche le modalità con le quali le piccole imprese possono individuare il loro Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti. Con questa misura tutte le piccole imprese potranno dotarsi di una figura professionale senza aggravi economici. Si prevede, altresì, il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, con due membri aggiuntivi uno designato dalla categoria degli autotrasportatori ed uno designato dai gestori dei rifiuti;
Art. 5: Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali
Viene varato un programma di investimenti straordinari ed urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città. I progetti dovranno prevedere operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione di tali infrastrutture. Il Sindaco della città sarà Commissario straordinario e potrà adottare un piano di gestione che preveda la riduzione dei conferimenti in discarica e promuovere politiche di sostenibilità.
Art. 6: Misure urgenti in materia di bonifica
L’articolo 6 si occupa degli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per “sito orfano”, deve intendersi un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o non è stato concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 e per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti. Tale norma mira a consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR di bonifica e riqualificazione dei suindicati siti, entro le scadenze prefissate.
A tal fine è prescritto che:
- in deroga all’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell’ARPA territorialmente competente, il piano di caratterizzazione (PDC) è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
- I risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente.
Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all’articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all’accertamento ai sensi dell’articolo 248, comma 2, l’ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8 Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo
Al fine di assicurare rapida completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale sono previste termini e modalità per il funzionamento del “Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo” (piattaforma ReNDiS).
Art. 9: Programma e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
Viene rafforzata la lotta al dissesto idrogeologico con l’implementazione dei poteri dei Presidenti di Regione, quali Commissari di Governo. E’ riconosciuta a Questi la possibilità di nominare con proprio provvedimento un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o l’attribuzione ai medesimi commissari delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Viene inoltre attivato un meccanismo di revoca delle risorse per quegli interventi finanziati col fondo progettazione che decorsi dodici mesi dall’ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, non siano arrivati al livello di progettualità di fattibilità tecnica ed economica.


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